Art. 187 Codice Civile

Art. 187 - Obblighi prematrimoniali: beni non rispondono

Art. 187 Codice Civile: i beni della comunione non rispondono delle obbligazioni contratte da un coniuge prima del matrimonio, salvo art. 189.

Testo ufficiale Art. 187 Codice Civile — Italia

Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio. I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 187 del Codice Civile stabilisce che i beni appartenenti alla comunione legale tra coniugi non possono essere aggrediti per soddisfare debiti o obbligazioni che uno dei due aveva contratto prima delle nozze. Per 'comunione' si intende il regime patrimoniale legale di default, che comprende gli acquisti fatti dopo il matrimonio e i redditi.

Questa regola vale salvo quanto disposto dall'articolo 189, che può prevedere eccezioni (ad esempio se i beni comuni sono stati utilizzati per il debito del coniuge). L'articolo non dice nulla sui debiti contratti durante il matrimonio: quelli seguono le regole dell'art. 186.

Quando si applica

  • Un coniuge aveva un prestito personale prima di sposarsi; il creditore non può pignorare la casa acquistata in comunione dopo il matrimonio.
  • Una persona aveva un mutuo per un appartamento di sua proprietà esclusiva prima del matrimonio; il coniuge non è tenuto a ripagarlo con i beni comuni.
  • Un coniuge era socio di una società con debiti pregressi; i creditori sociali non possono rivalersi sui beni della comunione.
  • Un coniuge aveva debiti su una carta di credito prima del matrimonio; dopo le nozze, il coniuge non è responsabile per quei debiti con i beni comuni.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola le obbligazioni contratte dopo il matrimonio; per quelle si applica l'art. 186.
  • Non si applica ai debiti contratti per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, che gravano sulla comunione.
  • Non riguarda i beni personali di ciascun coniuge (es. beni ricevuti in donazione o successione), che restano sempre esclusi dalla comunione.

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