Art. 185 Codice Civile

Amministrazione dei beni personali del coniuge - Art. 185

L'art. 185 c.c. detta le regole per l'amministrazione dei beni personali del coniuge, richiamando i commi 2, 3 e 4 dell'art. 217.

Testo ufficiale Art. 185 Codice Civile — Italia

Amministrazione dei beni personali del coniuge. All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 217 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

I beni personali di un coniuge sono quelli che non rientrano nella comunione legale o nel fondo patrimoniale. Per la loro amministrazione, l'articolo 185 rinvia alle disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 217.

In pratica, il coniuge che amministra i propri beni personali ha gli stessi poteri e limiti previsti per l'amministrazione dei beni della comunione, ma applicati esclusivamente a quei beni. La norma non crea regole nuove, ma richiama quelle già esistenti per la gestione del patrimonio comune.

Quando si applica

  • Un coniuge decide di affittare un immobile di sua proprietà esclusiva senza informare l'altro coniuge.
  • Un coniuge vende un'automobile personale e tiene il ricavato per sé.
  • Un coniuge gestisce un conto corrente intestato solo a lui, con fondi ereditati dai genitori.

Cosa questo articolo non dice

  • La divisione dei beni della comunione in caso di separazione o divorzio (regolata dagli articoli 186 e seguenti).
  • La gestione del fondo patrimoniale, che ha norme proprie (articoli 167-171).
  • I beni acquistati dopo il matrimonio in regime di comunione legale.

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