Art. 1874 Codice Civile

Accrescimento per premorte del creditore - Art. 1874

Art. 1874 del Codice Civile: la quota di rendita di un creditore premorto si accresce agli altri, salvo patto contrario.

Testo ufficiale Art. 1874 Codice Civile — Italia

Se la rendita è costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1874 regola il caso in cui una rendita (una prestazione periodica, come una rendita vitalizia o fondiaria) viene costituita a favore di più persone contemporaneamente. Se una di queste persone muore prima delle altre, la sua quota non si perde ma si aggiunge automaticamente alle quote degli altri creditori superstiti. Questa regola vale a meno che le parti non abbiano espressamente pattuito diversamente nel contratto di costituzione.

In pratica, se ad esempio Tizio e Caia sono entrambi creditori di una rendita, e Tizio muore per primo, la sua quota di rendita passa a Caia. Il debitore dovrà quindi pagare l'intera rendita a Caia. L'accrescimento avviene automaticamente per legge, senza bisogno di alcuna dichiarazione o atto.

Attenzione: questa norma si applica solo se la rendita è stata costituita a favore di più persone. Se la rendita è costituita a favore di una sola persona, o se le parti hanno stabilito diversamente, la regola non opera. È importante verificare il contenuto del contratto per eventuali clausole contrarie.

Quando si applica

  • Un contratto di rendita vitalizia a favore di due coniugi: se uno muore, l'altro riceve l'intera rendita.
  • Una rendita semplice costituita a favore di tre fratelli: alla morte del primo, la sua quota si ripartisce tra gli altri due.
  • Un vitalizio a favore di due persone non legate da vincolo familiare: alla morte di uno, l'altro beneficia dell'intera rendita.
  • Una rendita perpetua a favore di due persone: se una muore, la sua quota si aggiunge a quella dell'altra.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la divisione iniziale della rendita tra i creditori, che è determinata dal contratto di costituzione.
  • Non si applica al trasferimento della rendita per atto tra vivi, ma solo alla premorte del creditore.
  • Non disciplina la successione ereditaria della quota del creditore defunto al di fuori dell'accrescimento tra gli altri creditori.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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