Modi di costituzione della rendita vitalizia - Art. 1872
La rendita vitalizia si costituisce a titolo oneroso (alienazione di bene mobile o immobile o cessione di capitale) o per donazione o testamento. Art. 1872.
La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale. La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1872 elenca i modi per creare una rendita vitalizia. Può essere costituita a titolo oneroso, cioè in cambio di un corrispettivo, tramite il trasferimento della proprietà di un bene mobile o immobile oppure mediante la cessione di una somma di capitale. In alternativa, la rendita vitalizia può essere costituita per donazione (atto gratuito) o per testamento. In questi ultimi due casi, si applicano le regole generali previste per la donazione o per il testamento.
La disposizione non specifica l'importo della rendita, la sua durata né le conseguenze dell'inadempimento. Si limita a indicare i titoli giuridici attraverso i quali la rendita può nascere: contratto oneroso, donazione o testamento. Per ogni altro aspetto occorre fare riferimento alle norme specifiche sulla rendita vitalizia e agli articoli del codice relativi al contratto, alla donazione o alla successione.
Quando si applica
- Una persona vende la propria casa a un'altra e, come corrispettivo, riceve una rendita vitalizia da pagare fino alla sua morte.
- Un genitore dona un appartamento al figlio ma si riserva, per sé, una rendita vitalizia da pagarsi dal figlio.
- Un testatore, con testamento, dispone che gli eredi paghino una rendita vitalizia a un amico fino alla morte di quest'ultimo.
- Un investitore cede una somma di capitale a una società in cambio di una rendita vitalizia periodica.
- Una persona trasferisce la proprietà di un'opera d'arte a un collezionista, in cambio di una rendita vitalizia.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce l'importo della rendita vitalizia, che deve essere determinato dalle parti o dal testatore.
- Non disciplina la durata della rendita, se non per il rinvio all'articolo 1873 sulla determinazione della durata.
- Non regola la risoluzione del contratto per inadempimento, trattata dall'articolo 1877.
- Non riguarda la rendita perpetua, disciplinata dagli articoli 1863 e seguenti.
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