Rendita vitalizia a terzo: niente donazione, Art. 1875
La rendita vitalizia a favore di terzo, anche se costituisce una liberalità, non richiede le forme della donazione. Art. 1875.
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La rendita vitalizia è un contratto con cui una parte (costituente) si obbliga a pagare una somma periodica a un'altra (beneficiario) per tutta la vita di quest'ultimo o di un terzo. Quando il beneficiario è un terzo diverso dal costituente, il contratto può nascondere una liberalità, cioè un regalo.
L'articolo 1875 stabilisce che, anche in presenza di una liberalità, la costituzione della rendita vitalizia a favore di terzo non deve essere fatta con le forme solenni richieste per la donazione (atto pubblico con due testimoni). Basta la forma scritta prevista per il contratto di rendita vitalizia.
Questa norma semplifica la costituzione di una rendita vitalizia a favore di terzo, evitando che sia trattata come una donazione.
Quando si applica
- Un genitore costituisce una rendita vitalizia a favore del figlio, senza ricorrere all'atto pubblico di donazione.
- Un nonno stipula un contratto di rendita vitalizia a favore del nipote come regalo, senza le formalità della donazione.
- Un datore di lavoro istituisce una rendita vitalizia a favore di un dipendente come premio, senza bisogno di atto notarile.
- Una persona costituisce una rendita vitalizia a favore del proprio coniuge, con un semplice contratto scritto.
Cosa questo articolo non dice
- La costituzione di una rendita vitalizia a favore di se stessi (non terzo) non è coperta dall'art. 1875.
- Una donazione diretta di un immobile non è coperta; richiede le forme della donazione (atto pubblico).
- Un contratto di rendita vitalizia a titolo oneroso (con controprestazione) non è coperto dall'eccezione, ma segue le regole generali dei contratti.
- La rendita perpetua (non vitalizia) ha regole diverse (artt. 1864-1868).
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