Durata della rendita vitalizia - Art. 1873
L'art. 1873 c.c. stabilisce che la rendita vitalizia può essere costituita per la durata della vita del beneficiario, di un'altra persona o di più persone.
La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona. Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La rendita vitalizia è un contratto con cui una parte si obbliga a corrispondere all'altra una prestazione periodica per tutta la durata della vita di una persona. L'articolo 1873 stabilisce che la durata può essere determinata in base alla vita del beneficiario stesso, di un'altra persona indicata, o anche di più persone contemporaneamente.
Ad esempio, è possibile costituire una rendita vitalizia che duri fino alla morte del coniuge del beneficiario, oppure fino alla morte dell'ultimo sopravvissuto tra due beneficiari. La scelta della persona o delle persone sulla cui vita si basa la rendita è libera, purché siano determinate o determinabili.
Quando si applica
- Una persona costituisce una rendita vitalizia a favore del proprio figlio, che durerà fino alla morte del figlio.
- Un testatore impone a un erede di pagare una rendita vitalizia a un terzo, basata sulla vita di quest'ultimo.
- Due coniugi costituiscono una rendita vitalizia a favore di entrambi, che cesserà con la morte del coniuge superstite.
- Una società di assicurazioni emette una rendita vitalizia basata sulla vita di una celebrità, come riferimento per la durata dei pagamenti.
- Un genitore costituisce una rendita vitalizia per il coniuge, ma basata sulla vita del genitore stesso.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non regola l'ammontare della rendita o le modalità di pagamento, disciplinate dagli artt. 1880 e seguenti.
- Non copre le conseguenze del mancato pagamento delle rate, previste dall'art. 1878.
- Non tratta del divieto di riscatto della rendita, che è oggetto dell'art. 1879.
- Non si applica alla costituzione di rendita a favore di persone già defunte, regolata dall'art. 1876.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1873 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.