Divieto di risoluzione per rate non pagate - Art. 1878
Mancato pagamento della rendita: il creditore non può chiedere la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del debitore.
In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando il debitore non versa le rate scadute di una rendita, la legge non consente al creditore di chiedere la risoluzione del contratto. Il contratto rimane quindi valido ed efficace, impedendo al creditore di riottenere il capitale o il bene che aveva ceduto per costituire la rendita.
Al posto dello scioglimento del contratto, il creditore ha a disposizione l'azione esecutiva sui beni del debitore. Può chiederne il sequestro e la vendita forzata, in modo da destinare il ricavato alla costituzione di una somma idonea a garantire il pagamento futuro delle rate.
Quando si applica
- Un anziano ha ceduto la propria casa in cambio di una rendita vitalizia e l'acquirente smette di versare l'assegno mensile.
- Il beneficiario di una rendita a titolo oneroso non riceve le ultime rate maturate dal debitore.
- Lo stipulante di una rendita affronta l'inadempimento del debitore e intende cautelarsi aggredendo i beni di quest'ultimo per coprire i versamenti.
Cosa questo articolo non dice
- Risoluzione del contratto per mancata prestazione o diminuzione delle garanzie promesse dal debitore, disciplinata dall'articolo 1877.
- Riscatto per insolvenza del debitore nel contratto di rendita perpetua, regolato dall'articolo 1868.
- Inadempimento nel pagamento di canoni di locazione o rate di mutuo ordinario, soggetti alle norme sui rispettivi contratti.
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