Modalità di pagamento della rendita vitalizia – Art. 1880
L'art. 1880 stabilisce che la rendita vitalizia è dovuta in proporzione ai giorni vissuti; con rate anticipate, ogni rata è acquistata alla scadenza.
La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita. Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La rendita vitalizia è un contratto con cui una parte si obbliga a pagare periodicamente una somma fino alla morte di una persona (di solito il creditore o un terzo). L'articolo 1880 regola il momento in cui il pagamento è dovuto.
Se il contratto non prevede rate anticipate, il pagamento è proporzionale ai giorni di vita effettivi. Il creditore ha diritto solo alla frazione corrispondente ai giorni vissuti dalla persona di riferimento fino alla data di pagamento.
Se invece le parti hanno pattuito rate anticipate (ad esempio mensili all'inizio del mese), ogni rata si considera interamente acquisita dal creditore il giorno della scadenza, anche se il beneficiario muore prima della fine del periodo.
Quando si applica
- Un contratto di rendita vitalizia prevede pagamenti trimestrali posticipati. Il beneficiario muore dopo alcuni giorni dall'ultimo pagamento, il creditore ha diritto a una frazione della rata calcolata sui giorni vissuti.
- Un contratto prevede rate mensili anticipate. Il beneficiario muore pochi giorni dopo la scadenza della rata, ma il creditore trattiene l'intera rata già pagata.
- Un vitalizio costituito su una terza persona con pagamento posticipato: il decesso della persona di riferimento interrompe la rendita e il pagamento successivo è calcolato in proporzione ai giorni vissuti dall'ultimo pagamento.
- Un contratto non specifica la modalità di pagamento; il creditore chiede la rata anticipata, ma il debitore si oppone. L'articolo 1880 stabilisce che, in assenza di patto, la rendita è dovuta in proporzione ai giorni vissuti (quindi posticipata).
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la determinazione dell'importo della rendita, che è stabilito dal contratto.
- Non riguarda la risoluzione del contratto per mancato pagamento delle rate (disciplinata dall'articolo 1878).
- Non riguarda il divieto di riscatto della rendita (articolo 1879).
- Non riguarda la costituzione della rendita su più persone (articolo 1874) o su una persona già defunta (articolo 1876).
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