Art. 1877 Codice Civile

Risoluzione vitalizio oneroso per garanzie - Art. 1877

Art. 1877: il creditore di una rendita vitalizia onerosa può chiedere la risoluzione del contratto se il promittente non dà o diminuisce le garanzie pattuite.

Testo ufficiale Art. 1877 Codice Civile — Italia

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1877 del Codice Civile riguarda la risoluzione del contratto di rendita vitalizia quando il promittente (chi deve pagare) non dà o riduce le garanzie che erano state concordate. Il creditore della rendita (chi la riceve) può chiedere al giudice di sciogliere il contratto per questa inadempienza.

La norma si applica solo alle rendite vitalizie costituite a titolo oneroso, cioè quelle per cui il beneficiario ha pagato un prezzo (ad esempio vendendo un immobile in cambio della rendita). Non riguarda le rendite donate o lasciate per testamento.

La risoluzione per mancato pagamento delle rate scadute è invece disciplinata dall'articolo 1878.

Quando si applica

  • Tizio vende un appartamento a Caia in cambio di una rendita vitalizia, con garanzia ipotecaria sull'immobile. Caia non costituisce l'ipoteca pattuita. Tizio può chiedere risoluzione ex art. 1877.
  • Sempronio si impegna a pagare una rendita a Mevia, garantita da fideiussione di un terzo. Successivamente il fideiussore muore e Sempronio non fornisce altra garanzia. Mevia può chiedere risoluzione.
  • Una società promette una rendita a un lavoratore in cambio di un apporto di capitale, con garanzia rappresentata da azioni della società. La società riduce il numero di azioni date in pegno. Il creditore può chiedere risoluzione.
  • Un padre cede un fondo al figlio in cambio di una rendita vitalizia, con garanzia di un'ipoteca. Il figlio vende il fondo senza sostituire l'ipoteca. Il padre può chiedere risoluzione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda il mancato pagamento delle rate della rendita, disciplinato dall'art. 1878.
  • Non si applica alle rendite vitalizie a titolo gratuito (donazione).
  • Non autorizza il creditore a sospendere unilateralmente il pagamento delle rate; deve chiedere la risoluzione giudiziale.

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