Art. 188 Codice Civile

Donazioni/successioni non gravano comunione - Art. 188

I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni da donazioni o successioni non attribuite alla comunione (art. 188, salvo art. 189).

Testo ufficiale Art. 188 Codice Civile — Italia

Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni. I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 188 del Codice Civile stabilisce che i beni della comunione legale non sono responsabili per i debiti che gravano su donazioni o successioni ricevute da un coniuge durante il matrimonio, quando quei beni non fanno parte della comunione stessa.

In pratica, se un coniuge eredita un immobile con un'ipoteca o riceve una donazione con l'obbligo di pagare una somma, il creditore non può aggredire la casa o i risparmi in comunione tra i coniugi. Questi debiti restano a carico del coniuge che ha ricevuto il bene personalmente.

L'eccezione è indicata nell'articolo 189, che riguarda le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.

Quando si applica

  • Un coniuge eredita un debito fiscale insieme a un appartamento: il fisco non può pignorare la casa comune dei coniugi.
  • Un coniuge riceve una donazione con l'obbligo di mantenere il donante: il donante non può chiedere il pagamento attingendo ai conti cointestati della coppia.
  • Un coniuge accetta un'eredità che include un mutuo: la banca non può rivalersi sui beni della comunione per recuperare il debito.
  • Un coniuge riceve una donazione modale (con onere) e non adempie: l'onerato può agire solo contro i beni personali del donatario, non contro la comunione.

Cosa questo articolo non dice

  • Debiti contratti da un coniuge prima del matrimonio: questi sono regolati dall'articolo 187.
  • Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi durante il matrimonio per spese non familiari: disciplinate dall'articolo 189.
  • Debiti derivanti da donazioni o successioni che sono state espressamente attribuite alla comunione: in quel caso la comunione risponde.
  • Obbligazioni derivanti da atti di ordinaria amministrazione compiuti da un coniuge per i beni comuni.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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