Art. 189 Codice Civile

Debiti di un coniuge sui beni comuni Art. 189

I beni della comunione rispondono solo in via sussidiaria dei debiti personali di un coniuge, fino al valore della sua quota, dopo i beni personali.

Testo ufficiale Art. 189 Codice Civile — Italia

Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi. I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro. I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa disposizione stabilisce la misura in cui i beni ricadenti nella comunione legale rispondono delle obbligazioni assunte da un solo coniuge. Quando uno dei coniugi contrae un debito per conto proprio, oppure compie un atto di straordinaria amministrazione senza il consenso dell'altro, il creditore ha l'obbligo di cercare il soddisfacimento prima sui beni personali del debitore.

Se i beni personali risultano insufficienti, il creditore può agire sui beni della comunione in via sussidiaria, ossia soltanto dopo la preventiva escussione del patrimonio individuale. L'aggressione dei beni comuni è comunque limitata al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. I creditori della comunione prevalgono sui creditori particolari che non vantano garanzie reali.

Quando si applica

  • Un coniuge stipula da solo un contratto di straordinaria amministrazione senza il consenso dell'altro e non adempie il pagamento.
  • Un creditore personale agisce per recuperare un debito sorto prima del matrimonio provando ad aggredire i beni acquistati dalla coppia.
  • Un fornitore privato di un solo coniuge pignora un bene in comunione dopo aver riscontrato l'incapienza dei beni personali del debitore.

Cosa questo articolo non dice

  • La responsabilità dei beni personali dei coniugi per i debiti della comunione, disciplinata dall'articolo 190.
  • I debiti derivanti da donazioni o successioni pervenute a un singolo coniuge durante il matrimonio, regolati dall'articolo 188.

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