Chi può esercitare assicurazioni - Art. 1883
Art. 1883: solo istituti di diritto pubblico o società per azioni possono esercitare assicurazioni, nel rispetto delle leggi speciali.
L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1883 stabilisce chi può gestire un'impresa di assicurazione in Italia. Solo due forme giuridiche sono ammesse: un istituto di diritto pubblico (un ente pubblico) oppure una società per azioni (S.p.A.).
Inoltre, l'attività assicurativa deve rispettare le norme previste dalle leggi speciali, che regolano aspetti come la vigilanza, i requisiti patrimoniali e le autorizzazioni. Questo articolo non dice nulla sul contenuto dei contratti di assicurazione, ma solo su chi può offrirli.
Quando si applica
- Una persona fisica vuole aprire un'agenzia assicurativa: non può, perché l'articolo richiede una società per azioni o un ente pubblico.
- Una società a responsabilità limitata intende emettere polizze: l'articolo 1883 lo vieta, perché non è una S.p.A.
- Un ente pubblico locale decide di creare una compagnia assicurativa: può farlo, purché rispetti le leggi speciali.
- Un cittadino controlla se un'impresa di assicurazione è autorizzata: l'articolo 1883 indica che solo S.p.A. o enti pubblici possono esserlo.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina i requisiti per gli agenti o i broker assicurativi (materia regolata da leggi speciali).
- Non stabilisce le sanzioni per chi esercita abusivamente l'assicurazione.
- Non riguarda le assicurazioni mutue, che sono trattate dall'articolo 1884.
- Non si applica alle assicurazioni sociali (art. 1886) o ai rischi della navigazione (art. 1885), che hanno proprie norme.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1883 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.