Art. 1885 Codice Civile

Assicurazioni rischi navigazione - Art. 1885

L'Art. 1885 rinvia al codice della navigazione per le assicurazioni contro i rischi della navigazione, salvo quanto previsto dal presente capo.

Testo ufficiale Art. 1885 Codice Civile — Italia

Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce che le assicurazioni contro i rischi della navigazione (marittimi, lacuali, fluviali) sono disciplinate dalle norme del Capo IV del Titolo III del Codice Civile, ma solo per quanto non è già regolato dal Codice della Navigazione. In pratica, il Codice della Navigazione ha proprie regole specifiche per questo tipo di assicurazioni; laddove manchino, si applicano le norme generali del Codice Civile.

Non definisce cosa siano i rischi della navigazione né contiene disposizioni sostanziali su premi, sinistri o polizze. È una norma di rinvio che delimita il campo di applicazione delle due fonti normative.

Quando si applica

  • Un armatore assicura una nave da carico: per stabilire se una clausola contrattuale è valida, il giudice verifica se il Codice della Navigazione dispone in materia, altrimenti vale il Codice Civile.
  • Un assicuratore rifiuta un indennizzo per il naufragio di un peschereccio: Art. 1885 impone di applicare le norme del Codice della Navigazione se esse regolano il caso, altrimenti le norme generali del Codice Civile.
  • Una polizza per un'imbarcazione da diporto non menziona i termini di prescrizione: si fa riferimento al Codice della Navigazione e, in mancanza, al Codice Civile.
  • Una compagnia assicurativa contesta la mancata dichiarazione di un rischio durante la navigazione: la disciplina della reticenza (artt. 1892-1893) si applica solo se il Codice della Navigazione non prevede regole diverse.
  • Un sinistro occorso a un'unità navale in acque interne: si determina se la materia rientra nella competenza del Codice della Navigazione o, in via residuale, del Codice Civile.

Cosa questo articolo non dice

  • Non definisce i 'rischi della navigazione' – per la loro individuazione occorre fare riferimento al Codice della Navigazione o alla prassi.
  • Non stabilisce obblighi di informazione precontrattuale – questi sono regolati dagli artt. 1892-1894 del Codice Civile, salvo che il Codice della Navigazione disponga diversamente.
  • Non contiene norme sul risarcimento del danno – le regole sull'ammontare e le modalità di indennizzo sono nella legge speciale o nelle clausole contrattuali.
  • Non si applica ad assicurazioni non legate alla navigazione, come quelle automobilistiche o sulla vita.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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