Art. 1884 Codice Civile

Norme applicabili alle assicurazioni mutue - Art. 1884

Art. 1884: le assicurazioni mutue sono soggette alle norme del capo sulle assicurazioni, se compatibili con la loro specialità.

Testo ufficiale Art. 1884 Codice Civile — Italia

Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce che le assicurazioni mutue seguono le regole generali del capo sulle assicurazioni, ma solo quando queste regole sono compatibili con la natura speciale del rapporto mutualistico. Le assicurazioni mutue sono forme di assicurazione in cui i soci sono contemporaneamente assicurati e assicuratori, condividendo i rischi. La compatibilità va valutata caso per caso: se una norma generale contrasta con il principio mutualistico (ad esempio, la gestione democratica o l'assenza di scopo di lucro), essa non si applica. In pratica, l'articolo opera come una clausola di adattamento che rimanda alle norme comuni solo se queste non snaturano il rapporto mutualistico.

Quando si applica

  • Un socio di una mutua assicurazione invoca l'art. 1888 (prova del contratto) e la mutua eccepisce che la norma è incompatibile con la sua organizzazione statutaria.
  • Un tribunale deve decidere se l'art. 1877 (risoluzione del contratto di vitalizio oneroso) si applica a una polizza emessa da una mutua.
  • Una mutua assicurazione emette una polizza e si chiede se debba rispettare le regole sulle dichiarazioni inesatte degli artt. 1892-1893.
  • Durante la liquidazione di una mutua, si valuta se le norme generali sulla ripartizione delle perdite siano compatibili con il patto mutualistico.

Cosa questo articolo non dice

  • La definizione stessa di 'assicurazione mutua' (non è contenuta in questo articolo, ma in altre disposizioni del codice).
  • Le regole specifiche per la costituzione o lo scioglimento di una mutua assicurazione.
  • La responsabilità dei soci per i debiti della mutua (disciplinata altrove, ad esempio nello statuto).
  • L'ambito di applicazione delle assicurazioni sociali (art. 1886) che hanno una disciplina speciale.

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