Art. 1882 Codice Civile

Definizione del contratto di assicurazione Art. 1882

Art. 1882 c.c.: definisce l'assicurazione: l'assicuratore, verso premio, si obbliga a risarcire il danno da sinistro o pagare capitale/rendita per evento vita.

Testo ufficiale Art. 1882 Codice Civile — Italia

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1882 dà la definizione legale del contratto di assicurazione. Con questo contratto, l'assicuratore si impegna, in cambio del pagamento di un premio, a risarcire l'assicurato per i danni causati da un sinistro (come un incidente, un incendio o un furto) oppure, nel caso delle assicurazioni sulla vita, a pagare un capitale o una rendita quando si verifica un evento legato alla vita umana (ad esempio la morte o la sopravvivenza a una certa data).

Il risarcimento o il pagamento sono limitati a quanto stabilito dalle parti nel contratto. Il termine "sinistro" indica l'evento dannoso che fa scattare l'obbligo di indennizzo. Il "premio" è il corrispettivo che l'assicurato paga all'assicuratore.

La norma distingue due grandi categorie: l'assicurazione contro i danni (che copre perdite patrimoniali) e l'assicurazione sulla vita (che prevede prestazioni legate alla durata della vita umana).

Quando si applica

  • Un'auto viene danneggiata in un incidente: l'assicuratore risarcisce il danno ai sensi dell'articolo 1882.
  • Una persona muore e l'assicurazione sulla vita paga un capitale ai beneficiari designati.
  • Un incendio distrugge una casa: l'assicuratore indennizza il proprietario nei limiti convenuti.
  • Un'assicurazione sanitaria rimborsa le spese mediche per una malattia.
  • Un'assicurazione di rendita vitalizia paga una somma periodica fino alla morte dell'assicurato.

Cosa questo articolo non dice

  • Questa norma non stabilisce i requisiti di forma del contratto di assicurazione (polizza), che sono disciplinati dall'articolo 1888.
  • Non disciplina le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, materia regolata dagli articoli 1892 e 1893.
  • Non riguarda l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, trattata dall'articolo 1891.
  • Non si occupa delle assicurazioni sociali, che sono oggetto dell'articolo 1886.

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