Definizione del contratto di assicurazione Art. 1882
Art. 1882 c.c.: definisce l'assicurazione: l'assicuratore, verso premio, si obbliga a risarcire il danno da sinistro o pagare capitale/rendita per evento vita.
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1882 dà la definizione legale del contratto di assicurazione. Con questo contratto, l'assicuratore si impegna, in cambio del pagamento di un premio, a risarcire l'assicurato per i danni causati da un sinistro (come un incidente, un incendio o un furto) oppure, nel caso delle assicurazioni sulla vita, a pagare un capitale o una rendita quando si verifica un evento legato alla vita umana (ad esempio la morte o la sopravvivenza a una certa data).
Il risarcimento o il pagamento sono limitati a quanto stabilito dalle parti nel contratto. Il termine "sinistro" indica l'evento dannoso che fa scattare l'obbligo di indennizzo. Il "premio" è il corrispettivo che l'assicurato paga all'assicuratore.
La norma distingue due grandi categorie: l'assicurazione contro i danni (che copre perdite patrimoniali) e l'assicurazione sulla vita (che prevede prestazioni legate alla durata della vita umana).
Quando si applica
- Un'auto viene danneggiata in un incidente: l'assicuratore risarcisce il danno ai sensi dell'articolo 1882.
- Una persona muore e l'assicurazione sulla vita paga un capitale ai beneficiari designati.
- Un incendio distrugge una casa: l'assicuratore indennizza il proprietario nei limiti convenuti.
- Un'assicurazione sanitaria rimborsa le spese mediche per una malattia.
- Un'assicurazione di rendita vitalizia paga una somma periodica fino alla morte dell'assicurato.
Cosa questo articolo non dice
- Questa norma non stabilisce i requisiti di forma del contratto di assicurazione (polizza), che sono disciplinati dall'articolo 1888.
- Non disciplina le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, materia regolata dagli articoli 1892 e 1893.
- Non riguarda l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, trattata dall'articolo 1891.
- Non si occupa delle assicurazioni sociali, che sono oggetto dell'articolo 1886.
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