Diminuzione del rischio e riduzione del premio – Art. 1897
Comunicata la diminuzione, l'assicuratore esige il premio ridotto dalla scadenza, ma può recedere entro due mesi (dopo un mese) (art. 1897 c.c.)
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1897 del codice civile regola la situazione in cui, dopo la stipula del contratto di assicurazione, il rischio assicurato diminuisce. Se l'assicurato comunica all'assicuratore i cambiamenti che hanno ridotto il rischio, e tale riduzione – se nota al momento della conclusione – avrebbe portato a un premio più basso, allora l'assicuratore, a partire dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione, può pretendere solo il premio ridotto.
L'assicuratore ha però anche la facoltà di recedere dal contratto, ma deve farlo entro due mesi dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione. Il recesso ha effetto dopo un mese.
In pratica, se il rischio diminuisce, l'assicuratore non può continuare a riscuotere il premio originale, ma può scegliere di terminare il rapporto con un breve preavviso.
Quando si applica
- Installazione di un sistema antifurto in un'auto assicurata contro il furto.
- Installazione di rilevatori di fumo in un'abitazione assicurata contro l'incendio.
- Passaggio da riscaldamento a gas a riscaldamento elettrico in una casa assicurata contro danni da gas.
- Riduzione della quantità di merci infiammabili in un magazzino assicurato.
- Sostituzione di un tetto in paglia con tegole in una casa assicurata.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica ai casi di aumento del rischio, disciplinati dall'articolo 1898.
- Non si applica se la diminuzione del rischio è temporanea o non viene comunicata.
- Non dà all'assicurato il diritto di chiedere la restituzione del premio già pagato per il periodo precedente alla comunicazione.
- Non riguarda la cessazione totale del rischio, prevista dall'articolo 1896.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1897 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.