Art. 1895 Codice Civile

Nullità per inesistenza del rischio - Art. 1895

Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o è cessato prima della conclusione. Art. 1895 cod. civ.

Testo ufficiale Art. 1895 Codice Civile — Italia

Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1895 stabilisce che il contratto di assicurazione è nullo se il rischio, cioè l'evento incerto contro cui ci si assicura, non è mai esistito o ha cessato di esistere prima che il contratto fosse concluso.

La nullità è assoluta: il contratto non produce effetti fin dall'inizio, indipendentemente dalla buona o mala fede delle parti.

Questa norma si applica solo quando la mancanza del rischio è precedente o contemporanea alla conclusione; se il rischio cessa dopo, si applica l'articolo 1896.

Quando si applica

  • Una persona stipula un'assicurazione contro incendio per un edificio che era già stato distrutto da un incendio il giorno prima, ma nessuno dei due lo sapeva.
  • Un armatore assicura una nave che, al momento della firma del contratto, era già affondata in mare.
  • Un'assicurazione sulla vita viene conclusa su una persona che era già deceduta prima della data di decorrenza della polizza.
  • Un'assicurazione per un evento futuro (ad esempio, una grandinata) viene stipulata quando l'evento si è già verificato, ma le parti lo ignorano.

Cosa questo articolo non dice

  • Il rischio che cessa dopo la conclusione del contratto: questa situazione è regolata dall'articolo 1896 (cessazione del rischio durante l'assicurazione).
  • La semplice diminuzione del rischio: l'articolo 1897 disciplina la riduzione del rischio, non l'inesistenza.
  • L'aggravamento del rischio: è coperto dall'articolo 1898, non dall'articolo 1895.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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