Nullità per inesistenza del rischio - Art. 1895
Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o è cessato prima della conclusione. Art. 1895 cod. civ.
Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1895 stabilisce che il contratto di assicurazione è nullo se il rischio, cioè l'evento incerto contro cui ci si assicura, non è mai esistito o ha cessato di esistere prima che il contratto fosse concluso.
La nullità è assoluta: il contratto non produce effetti fin dall'inizio, indipendentemente dalla buona o mala fede delle parti.
Questa norma si applica solo quando la mancanza del rischio è precedente o contemporanea alla conclusione; se il rischio cessa dopo, si applica l'articolo 1896.
Quando si applica
- Una persona stipula un'assicurazione contro incendio per un edificio che era già stato distrutto da un incendio il giorno prima, ma nessuno dei due lo sapeva.
- Un armatore assicura una nave che, al momento della firma del contratto, era già affondata in mare.
- Un'assicurazione sulla vita viene conclusa su una persona che era già deceduta prima della data di decorrenza della polizza.
- Un'assicurazione per un evento futuro (ad esempio, una grandinata) viene stipulata quando l'evento si è già verificato, ma le parti lo ignorano.
Cosa questo articolo non dice
- Il rischio che cessa dopo la conclusione del contratto: questa situazione è regolata dall'articolo 1896 (cessazione del rischio durante l'assicurazione).
- La semplice diminuzione del rischio: l'articolo 1897 disciplina la riduzione del rischio, non l'inesistenza.
- L'aggravamento del rischio: è coperto dall'articolo 1898, non dall'articolo 1895.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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