Art. 1898 Codice Civile

Aggravamento del rischio nell'assicurazione Art. 1898

Se il rischio aumenta, l'assicurato deve dare immediato avviso. L'assicuratore puo' recedere entro un mese, con effetto immediato o dopo quindici giorni.

Testo ufficiale Art. 1898 Codice Civile — Italia

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando durante la vita del contratto si verificano mutamenti che aumentano la probabilita' o la gravita' del rischio, chi ha stipulato l'assicurazione deve darne comunicazione immediata alla compagnia. L'aggravamento rileva se l'assicuratore, sapendolo prima, non avrebbe accettato la polizza oppure avrebbe preteso un premio piu' alto.

Ricevuto l'avviso o scoperto il mutamento, l'assicuratore ha un mese di tempo per recedere dal contratto tramite comunicazione scritta. Il recesso ha effetto immediato se il rischio e' tale che la copertura non sarebbe mai stata concessa; ha invece effetto dopo quindici giorni se avrebbe comportato solo il pagamento di un premio maggiore. In ogni caso, la compagnia trattiene i premi relativi al periodo in corso.

Se un sinistro accade prima che siano scaduti i termini per la comunicazione o per l'efficacia del recesso, la liquidazione dipende dalla natura dell'aggravamento: l'assicuratore non paga nulla se non avrebbe mai assicurato quel nuovo rischio, mentre riduce proporzionalmente la somma dovuta se avrebbe solo richiesto un premio piu' elevato.

Quando si applica

  • Un immobile assicurato come abitazione privata viene trasformato in un deposito di materiali infiammabili.
  • Un veicolo coperto da polizza ad uso personale inizia a essere impiegato regolarmente per il trasporto di merci pericolose.
  • Un locale commerciale aggiunge macchinari ad alto rischio d'incendio non previsti al momento della stipula del contratto.

Cosa questo articolo non dice

  • I casi in cui il rischio diminuisce anziche' aumentare, previsti dall'articolo 1897.
  • Le dichiarazioni inesatte o reticenti rese al momento della firma del contratto, regolate dagli articoli 1892 e 1893.
  • Le conseguenze del mancato pagamento delle rate di premio successive, disciplinate dall'articolo 1901.

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