Art. 1896 Codice Civile

Scioglimento polizza per cessazione rischio: Art. 1896

Se il rischio cessa, il contratto di assicurazione si scioglie. I premi restano dovuti fino alla comunicazione e per il periodo in corso per intero.

Testo ufficiale Art. 1896 Codice Civile — Italia

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando l'evento futuro e incerto contro cui ci si assicura (il rischio) smette definitivamente di poter accadere dopo la conclusione della polizza, il contratto si scioglie automaticamente, non avendo più un oggetto da coprire.

La cessazione del rischio non libera tuttavia l'assicurato dall'obbligo di pagamento immediato. L'assicuratore mantiene il diritto di incassare i premi fino al momento in cui la cessazione gli viene formalmente comunicata o ne viene altrimenti a conoscenza. I premi relativi al periodo assicurativo già iniziato al momento della notizia restano dovuti per intero.

Se le parti hanno stabilito che la copertura debba iniziare in una data successiva alla firma della polizza e il rischio viene meno nell'intervallo di tempo intermedio, l'assicuratore non ha diritto ai premi, ma solo al rimborso delle spese sostenute per la gestione della pratica.

Quando si applica

  • Un veicolo assicurato contro il furto viene rottamato o va interamente distrutto per un evento non coperto
  • Un immobile assicurato contro l'incendio viene abbattuto dall'autorità pubblica durante la vigenza della polizza
  • Una partita di merci assicurata per la spedizione viene venduta e consegnata prima dell'inizio della copertura pattuita

Cosa questo articolo non dice

  • Il rischio non è mai esistito fin dal momento della stipula della polizza, ipotesi regolata dall'articolo 1895
  • Il rischio non scompare, ma diminuisce soltanto di entità o probabilità, fattispecie disciplinata dall'articolo 1897
  • Il rischio aumenta d'intensità o pericolosità durante il contratto, situazione prevista dall'articolo 1898

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

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