Art. 1899 Codice Civile

Durata del contratto di assicurazione: Art. 1899

L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro. Se supera cinque anni, l'assicurato puo recedere con sessanta giorni di preavviso. Proroga max due anni.

Testo ufficiale Art. 1899 Codice Civile — Italia

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata . 189 Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita. ----------------- AGGIORNAMENTO (172) Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 , ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni". ----------------- AGGIORNAMENTO (189) La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 21, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto e termina alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata concordata.

Se l'assicuratore propone una copertura poliennale con uno sconto sul premio rispetto al contratto annuale, e la durata supera i cinque anni, l'assicurato ha facolta di recedere trascorso il quinquennio. Per esercitare il recesso occorre un preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell'annualita in corso.

Il contratto puo essere prorogato tacitamente una o piu volte, ma ogni singola proroga tacita non puo avere una durata superiore a due anni. Le regole di questo articolo non riguardano le assicurazioni sulla vita.

Quando si applica

  • Un automobilista stipula una polizza e vuole verificare da che ora del giorno decorre la tutela per i danni.
  • Un assicurato ha sottoscritto una polizza poliennale che supera cinque anni e vuole recedere dando il preavviso di sessanta giorni.
  • Un contraente intende controllare se la clausola di rinnovo automatico rispetta il limite massimo di due anni per ciascuna proroga.

Cosa questo articolo non dice

  • Le assicurazioni sulla vita, espressamente escluse dalle disposizioni di questo articolo.
  • Le conseguenze del mancato pagamento delle rate del premio assicurativo.
  • Gli effetti sulla polizza in caso di cessazione totale del rischio prima della scadenza.

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