Art. 1901 Codice Civile

Effetti del mancato pagamento del premio: Art. 1901

Il mancato pagamento del premio sospende la garanzia dalle ventiquattro del quindicesimo giorno. Senza azione entro sei mesi il contratto si risolve.

Testo ufficiale Art. 1901 Codice Civile — Italia

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Se il contraente non versa il primo premio o la prima rata stabilita, la copertura dell'assicurazione resta sospesa e riprende soltanto dalle ore ventiquattro del giorno in cui viene eseguito il pagamento di quanto dovuto.

Quando il mancato pagamento riguarda le scadenze dei premi successivi, la garanzia non cessa immediatamente: la sospensione dell'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.

Qualora l'assicuratore non agisca giudizialmente per la riscossione entro il termine di sei mesi dal giorno della scadenza, il contratto si risolve di diritto. In tale ipotesi, l'assicuratore ha diritto esclusivamente al pagamento del premio relativo al periodo in corso e al rimborso delle spese. Queste regole non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Quando si applica

  • Un incidente stradale avvenuto dopo la scadenza della prima rata senza che sia stato effettuato il saldo dovuto.
  • Un sinistro verificatosi oltre il termine di tolleranza a seguito del mancato versamento di un premio successivo.
  • La richiesta dell'assicuratore volta ad ottenere il rimborso delle spese e il premio del periodo in corso a seguito dello scioglimento del contratto.

Cosa questo articolo non dice

  • Le assicurazioni sulla vita, per le quali la norma prevede un'espressa esclusione.
  • I casi di dichiarazioni inesatte o reticenze rese al momento della stipula del contratto.
  • I danni derivanti da sinistri cagionati con dolo o con colpa grave.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1901 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile