Avviso del sinistro entro tre giorni - Art. 1913
Art. 1913: avviso del sinistro all'assicuratore entro tre giorni; ventiquattro ore per mortalità bestiame. Eccezione: intervento dell'assicuratore.
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'assicurato deve informare l'assicuratore o l'agente autorizzato a concludere il contratto del verificarsi di un sinistro entro tre giorni da quando l'evento è accaduto o da quando l'assicurato ne ha avuto conoscenza.
L'obbligo viene meno se l'assicuratore o l'agente autorizzato interviene personalmente, entro lo stesso termine, nelle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Per le assicurazioni contro la mortalità del bestiame il termine è di ventiquattro ore, salvo diverso accordo tra le parti.
Quando si applica
- La tua auto viene danneggiata in un incidente stradale: devi avvisare l'assicuratore entro tre giorni.
- Il tuo bestiame muore: devi avvisare entro ventiquattro ore, salvo patto contrario.
- Un incendio danneggia la tua casa: se l'assicuratore arriva sul posto entro tre giorni per i soccorsi, non serve un avviso formale.
- Una tubatura scoppia in un appartamento in affitto: l'inquilino assicurato deve dare avviso entro tre giorni.
- Subisci un furto: devi comunicarlo all'assicuratore o all'agente autorizzato entro tre giorni.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce l'importo del risarcimento (art. 1905).
- Non disciplina l'obbligo di salvataggio (art. 1914).
- Non indica le conseguenze della mancata comunicazione (art. 1915).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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