Art. 1912 Codice Civile

Esonero assicuratore per eventi eccezionali - Art. 1912

L'art. 1912 cc esclude la responsabilità dell'assicuratore per danni da terremoto, guerra, insurrezione o tumulti popolari, salvo patto contrario.

Testo ufficiale Art. 1912 Codice Civile — Italia

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce che, a meno che la polizza non dica espressamente il contrario, l'assicuratore non è tenuto a risarcire i danni causati da terremoti (movimenti tellurici), guerra, insurrezione o tumulti popolari. Si tratta di una regola di default: le parti possono accordarsi per includere questi eventi nella copertura. I termini 'guerra' e 'insurrezione' comprendono conflitti armati e sollevazioni organizzate; 'tumulti popolari' si riferisce a disordini di piazza violenti.

Quando si applica

  • La tua casa subisce danni strutturali a causa di un terremoto; l'assicuratore rifiuta il risarcimento perché la polizza non prevede la copertura sismica.
  • Scoppia una guerra civile e la tua attività commerciale viene distrutta; l'assicurazione non copre i danni, salvo clausola contraria.
  • Una folla in tumulto danneggia il tuo negozio durante una protesta; l'assicuratore non è obbligato a risarcirti.
  • Un movimento tellurico provoca la rottura di una conduttura e allaga il tuo seminterrato; il danno è escluso se causato dal terremoto.
  • Un'insurrezione armata contro il governo danneggia il tuo veicolo; l'assicurazione auto standard non copre, a meno di patto specifico.

Cosa questo articolo non dice

  • Danni da alluvione o inondazione: non sono menzionati nell'art. 1912, quindi la copertura dipende dalla polizza, non da questa esclusione.
  • Danni da sciopero o serrata: questi eventi non sono equiparati a tumulti popolari; l'art. 1912 non li esclude automaticamente.
  • Danni da atti terroristici: se non riconducibili a guerra o insurrezione, non rientrano nell'esclusione; la polizza potrebbe averli coperti.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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