Obbligo di salvataggio dell'assicurato - Art. 1914
Obbligo dell'assicurato di salvare la cosa; spese a carico dell'assicuratore anche se superano l'importo assicurato, salvo spese inconsiderate.
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo impone all'assicurato di fare tutto il possibile per evitare o ridurre il danno dopo un sinistro. Le spese sostenute per questo scopo devono essere rimborsate dall'assicuratore in proporzione al valore assicurato rispetto al valore della cosa al momento del sinistro, anche se l'importo totale (spese più danno) supera la somma assicurata e anche se le spese non hanno raggiunto lo scopo. L'assicuratore può rifiutare il rimborso solo se prova che le spese sono state fatte in modo sconsiderato.
L'assicuratore è anche responsabile per i danni materiali causati alle cose assicurate dai mezzi usati dall'assicurato per il salvataggio, a meno che non provi che quei mezzi sono stati usati in modo sconsiderato. L'intervento dell'assicuratore nel salvataggio non pregiudica i suoi diritti. Se richiesto, l'assicuratore deve anticipare le spese di salvataggio o contribuirvi in proporzione al valore assicurato.
Quando si applica
- Un incendio danneggia la tua casa e chiami i vigili del fuoco pagandoli di tasca tua.
- La tua auto è allagata e fai rimuovere l'acqua da un'impresa specializzata.
- Un albero cade sul tetto e fai installare un telone protettivo per evitare ulteriori danni.
- Il tuo magazzino è inondato e usi una pompa che danneggia la merce immagazzinata.
- Dopo un terremoto, metti in sicurezza la struttura con puntelli per evitare il crollo.
Cosa questo articolo non dice
- L'obbligo di avvisare l'assicuratore del sinistro (disciplinato dall'art. 1913).
- Le conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo di salvataggio (art. 1915).
- Il diritto di surrogazione dell'assicuratore dopo il risarcimento (art. 1916).
- L'assicurazione della responsabilità civile (art. 1917).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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