Art. 1908 Codice Civile

Determinazione del valore della cosa - Art. 1908

Per l'indennizzo si considera il valore al momento del sinistro, salvo stima scritta accettata dalle parti. Art. 1908 Codice Civile.

Testo ufficiale Art. 1908 Codice Civile — Italia

Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti. Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Nell'assicurazione contro i danni, il risarcimento e stabilito sulla base del valore reale che i beni danneggiati o distrutti avevano al momento esatto in cui si e verificato l'evento. Questa regola impedisce che la polizza diventi una fonte di arricchimento per l'assicurato.

E possibile derogare a questa regola se le parti concordano in anticipo il valore attribuito ai beni tramite una stima formale, che deve essere espressamente accettata per iscritto. Una semplice indicazione o dichiarazione di valore inserita nel testo della polizza non costituisce una stima vincolante.

Per i prodotti del suolo e previsto un criterio specifico: il danno viene determinato tenendo conto del valore che i prodotti avrebbero raggiunto al momento della loro maturazione o nel periodo ordinario di raccolta.

Quando si applica

  • Un incendio distrugge un macchinario aziendale usato e la compagnia calcola il risarcimento basandosi sul suo valore commerciale al momento del rogo, non sul prezzo originale d'acquisto.
  • Un collezionista e una compagnia concordano per iscritto la stima di un dipinto al momento della firma della polizza per fissare il valore da risarcire.
  • Una forte grandinata distrugge un campo coltivato e la determinazione del danno viene effettuata valutando il prezzo stimato del raccolto al momento della mietitura.

Cosa questo articolo non dice

  • Casi in cui la somma assicurata e superiore al reale valore delle cose al momento della stipula, disciplinati dall'articolo 1909.
  • Danni derivanti direttamente da vizi intrinseci della cosa non dichiarati, regolati dall'articolo 1906.
  • I casi di danni causati da eventi straordinari come terremoti, guerre o tumulti popolari, previsti dall'articolo 1912.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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