Validità della polizza vita a favore di terzi - Art. 1920
L'assicurazione sulla vita a favore di un terzo è valida. Il beneficiario designato acquista un diritto proprio e diretto alla somma assicurata.
È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce la validità delle polizze sulla vita stipulate a vantaggio di una persona diversa da chi contrae l'assicurazione. La scelta della persona che incasserà la somma può avvenire al momento della firma del contratto, con una comunicazione scritta inviata successivamente all'assicuratore, oppure all'interno di un testamento.
La designazione è efficace anche se il beneficiario viene indicato in modo generico, come ad esempio la formula 'i miei eredi'. Il punto centrale della disposizione è che il beneficiario acquista un 'diritto proprio' direttamente verso la compagnia assicurativa: la somma non entra nel patrimonio del contraente deceduto e non passa attraverso la successione ereditaria.
Quando si applica
- Un genitore stipula una polizza vita indicando espressamente i propri figli come beneficiari delle somme in caso di sua morte.
- Un contraente decide, diversi anni dopo la firma della polizza, di nominare il proprio convivente inviando una comunicazione scritta alla compagnia di assicurazione.
- Una persona dispone nel proprio testamento che il capitale di una specifica polizza vita sia attribuito a un amico di famiglia.
Cosa questo articolo non dice
- La possibilità di revocare o modificare il beneficiario già nominato, materia regolata dall'Art. 1921.
- Le cause di decadenza dal beneficio per reati commessi contro l'assicurato, disciplinate dall'Art. 1922.
- Le pretese dei creditori o degli eredi sui premi pagati dall'assicurato, disciplinate dall'Art. 1923.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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