Art. 1923 Codice Civile

Impossibilità di pignorare somme assicurative – Art. 1923

Art. 1923 vieta pignoramento e sequestro delle somme assicurative, con eccezioni per premi pagati (revocatoria, collazione, imputazione, riduzione donazioni).

Testo ufficiale Art. 1923 Codice Civile — Italia

Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo impedisce ai creditori di pignorare o sequestrare le somme che l'assicuratore deve pagare al contraente o al beneficiario della polizza. La protezione vale per le somme dovute, non per i premi già pagati.

Per i premi pagati, invece, i creditori possono agire tramite la revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori. Inoltre, restano applicabili le norme sulla collazione, sull'imputazione e sulla riduzione delle donazioni.

Attenzione: l'articolo non dice nulla su chi abbia diritto alla somma in caso di morte o sulle modalità di pagamento. Si limita a proteggere tali somme dall'esecuzione forzata dei creditori.

Quando si applica

  • Un creditore tenta di notificare un pignoramento presso terzi all'assicuratore per ottenere la somma dovuta al contraente.
  • Un creditore chiede il sequestro conservativo del credito assicurativo del beneficiario prima che venga pagato.
  • Un creditore ottiene un'ordinanza di sequestro su una polizza vita in corso, sperando di bloccare il pagamento al beneficiario.
  • Dopo il pagamento di un premio, un creditore presenta un'azione revocatoria per far dichiarare inefficace quel pagamento perché compiuto in suo danno.

Cosa questo articolo non dice

  • Non impedisce ai creditori di pignorare la somma già pagata dall'assicuratore e depositata sul conto del contraente.
  • Non protegge le somme dovute per premi non ancora pagati.
  • Non si applica ai beni assicurati, ma solo alle somme dovute dall'assicuratore.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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