Consenso per assicurazione vita altrui morte - Art. 1919
Assicurazione sulla vita di un terzo per caso di morte: serve consenso scritto del terzo o del suo legale rappresentante, altrimenti nulla.
L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1919 del Codice Civile regola l'assicurazione sulla vita. Si può stipulare un'assicurazione sulla propria vita o su quella di un'altra persona.
Se l'assicurazione copre il rischio di morte della persona terza (cioè se paga un indennizzo in caso di decesso di quella persona), allora il contratto è nullo a meno che la persona stessa (o il suo rappresentante legale, se minore o incapace) non abbia dato il proprio consenso per iscritto.
Il consenso deve essere provato per iscritto: non basta una dichiarazione verbale. Questa regola non si applica alle assicurazioni sulla vita che non prevedono il pagamento in caso di morte (ad esempio, assicurazioni per sopravvivenza o miste).
Quando si applica
- Un padre vuole assicurare la propria vita: nessun consenso necessario.
- Una moglie stipula un'assicurazione sulla vita del marito che paga solo in caso di morte del marito: serve il consenso scritto del marito.
- Un'azienda assicura la vita di un dipendente per il caso di morte: serve il consenso scritto del dipendente.
- Un genitore assicura la vita del figlio minorenne per il caso di morte: il consenso è dato dal genitore stesso in qualità di legale rappresentante.
- Uno sconosciuto assicura la vita di un attore famoso per il caso di morte: senza il consenso dell'attore, il contratto è nullo.
Cosa questo articolo non dice
- Si potrebbe pensare che qualsiasi assicurazione sulla vita di un terzo richieda il consenso – ma la regola vale solo per il caso di morte, non per polizze che pagano alla sopravvivenza o in altre circostanze.
- Si potrebbe credere che il consenso debba essere autenticato da un notaio – invece è sufficiente una scrittura privata, purché provata per iscritto.
- Si potrebbe ritenere che l'articolo disciplini anche la validità del beneficiario – ma la designazione del beneficiario è regolata dall'art. 1920.
- Si potrebbe pensare che l'assicurazione sulla propria vita sia sempre valida – ma l'articolo non dice nulla sulle cause di nullità generali del contratto (es. vizio del consenso), che sono regolate altrove.
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