Revocare il beneficiario della polizza Art. 1921
Il contraente può revocare il beneficiario della polizza vita. La revoca è esclusa per gli eredi dopo la morte e dopo l'accettazione del beneficiario.
La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio. Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Chi stipula un contratto di assicurazione sulla vita mantiene la facoltà di revocare la designazione del beneficiario. La revoca deve essere eseguita con le medesime forme previste per la designazione iniziale, ovvero tramite comunicazione scritta inviata all'assicuratore oppure mediante disposizione testamentaria.
Il potere di revoca incontra limiti temporali e operativi precisi. Gli eredi del contraente non possono revocare il beneficiario dopo la morte del contraente stesso. La revoca non può inoltre essere effettuata dopo che si è verificato l'evento previsto dal contratto, qualora il beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio.
Se il contraente ha rinunziato per iscritto alla facoltà di revoca, questa perde effetto dal momento in cui il beneficiario dichiara al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere entrambe comunicate per iscritto all'assicuratore.
Quando si applica
- Un contraente invia una comunicazione scritta all'assicuratore per cancellare la nomina dell'ex coniuge quale beneficiario della polizza vita.
- Gli eredi di un assicurato defunto tentano di revocare la nomina del beneficiario fatta dal familiare prima del decesso.
- Il beneficiario comunica alla compagnia assicurativa la volontà di profittare del beneficio dopo il verificarsi del decesso dell'assicurato.
- Il contraente rinunzia per iscritto al potere di revoca e il beneficiario gli notifica la dichiarazione di voler profittare della polizza.
Cosa questo articolo non dice
- La perdita del diritto alla prestazione per atti illeciti commessi dal beneficiario ai danni dell'assicurato, disciplinata dalla decadenza dal beneficio.
- Le azioni dei creditori o le pretese degli eredi sulle somme assicurate e sui premi versati.
- Le regole sulla prima nomina del beneficiario nel contratto di assicurazione.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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