Art. 193 Codice Civile

Passaggio giudiziale alla separazione dei beni - Art. 193

Un coniuge può chiedere al giudice la separazione dei beni se l'altro gestisce male il patrimonio, è interdetto o non contribuisce ai bisogni familiari.

Testo ufficiale Art. 193 Codice Civile — Italia

Separazione giudiziale dei beni. La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro. La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante. La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha lo effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi. La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma consente di porre fine alla comunione legale dei beni e instaurare la separazione dei beni attraverso un provvedimento del giudice, quando la gestione economica di uno dei coniugi mette a rischio la stabilità finanziaria della famiglia.

La richiesta può essere presentata da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante. I motivi previsti includono l'interdizione o l'inabilitazione di un coniuge, la cattiva gestione dei beni comuni, il disordine negli affari personali che crea pericolo per il patrimonio, oppure il rifiuto di contribuire alle necessità familiari in proporzione alle proprie disponibilità e capacità lavorative.

Gli effetti della separazione dei beni decorrono a ritroso a partire dal giorno in cui è stata proposta la domanda in tribunale. Vengono fatti salvi i diritti dei terzi e la sentenza deve essere annotata a margine dell'atto di matrimonio e sulle convenzioni matrimoniali.

Quando si applica

  • Un coniuge accumula debiti personali o gestisce gli affari in modo sconsiderato mettendo a rischio la famiglia
  • Un coniuge viene dichiarato interdetto o inabilitato a seguito di una patologia o incapacità
  • Un coniuge che lavora o possiede mezzi propri si rifiuta di contribuire al sostentamento del nucleo familiare
  • Un coniuge amministra i beni della comunione legale arrecando danno al patrimonio comune

Cosa questo articolo non dice

  • La separazione personale dei coniugi o l'interruzione della convivenza
  • Il cambio di regime patrimoniale scelto di comune accordo tramite atto notarile
  • La divisione materiale dei beni spettanti a ciascun coniuge (disciplinata dall'articolo 194)

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