Art. 192 Codice Civile

Rimborsi e restituzioni tra coniugi: Art. 192

L'art. 192 disciplina rimborsi e restituzioni tra coniugi. Esenta dal rimborso dei beni ex art. 189 l'atto di straordinaria amministrazione se vantaggioso.

Testo ufficiale Art. 192 Codice Civile — Italia

Rimborsi e restituzioni. Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186. È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia. Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune. I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente. Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un coniuge preleva somme dal patrimonio comune per scopi diversi dal soddisfare le obbligazioni della comunione previste dall'articolo 186, deve rimborsare il patrimonio comune. Analogamente, deve rimborsare il valore dei beni usati per i debiti personali presi in considerazione dall'articolo 189. Tuttavia, se l'operazione sui beni dell'articolo 189 deriva da un atto di straordinaria amministrazione compiuto da quel coniuge, l'obbligo di rimborso non sussiste se si dimostra che l'atto è stato vantaggioso per la comunione o ha risposto a una necessità della famiglia.

Al contrario, il coniuge che impiega somme del proprio patrimonio personale per sostenere spese o investimenti destinati al patrimonio comune ha diritto a chiederne la restituzione.

Di regola, questi rimborsi e restituzioni avvengono quando la comunione si scioglie. Il giudice può comunque autorizzarli in un momento precedente se l'interesse della famiglia lo richiede o lo consente. Il coniuge creditore può soddisfare il proprio credito prelevando beni comuni, seguendo un ordine preciso: prima il denaro, poi i beni mobili e infine gli immobili. In caso di dissenso, si applica quanto disposto dal quarto comma.

Quando si applica

  • Un coniuge preleva denaro dal conto corrente comune per finanziare un investimento personale estraneo ai bisogni della famiglia.
  • Un coniuge impiega propri fondi personali per pagare i lavori di ristrutturazione della casa di proprietà comune.
  • Un coniuge ha destinato un bene della comunione al soddisfacimento di un proprio debito personale e ne deve restituire il valore.
  • I coniugi regolano i propri crediti e debiti reciproci verso la comunione al momento dello scioglimento del regime patrimoniale.

Cosa questo articolo non dice

  • La determinazione delle cause generali di scioglimento della comunione legale, disciplinata dall'articolo 191.
  • I presupposti e il procedimento per la separazione giudiziale dei beni, regolati dall'articolo 193.
  • Le regole sulla divisione materiale e sull'assegnazione delle quote dei beni comuni rimasti dopo i prelievi.

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