Art. 1926 Codice Civile

Cambiamento di professione dell'assicurato: Art. 1926

Il cambiamento di professione dell'assicurato modifica il rischio: l'assicuratore e l'assicurato hanno quindici giorni per recedere o adeguarne il premio.

Testo ufficiale Art. 1926 Codice Civile — Italia

I cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione. Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito. Se l'assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio. Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta. Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto è risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta dell'assicuratore. Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando la persona assicurata cambia lavoro o tipo di attività, il contratto di assicurazione non perde automaticamente i suoi effetti, a meno che il nuovo lavoro comporti un aumento del rischio tale che l'assicuratore non avrebbe mai accettato la copertura se tale situazione fosse esistita all'origine.

Se il nuovo rischio avrebbe semplicemente comportato l'applicazione di un premio più alto, la somma dovuta in caso di sinistro viene ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato richiesto. Quando l'assicurato comunica la variazione, la compagnia ha quindici giorni di tempo per proporre la modifica del premio, la riduzione della somma assicurata o la cessazione del contratto.

L'assicurato ha a sua volta quindici giorni per rispondere. Il suo silenzio viene considerato come accettazione della proposta. Se la rifiuta, il contratto si risolve, fatto salvo il diritto del cliente al riscatto della polizza e quello dell'assicuratore di trattenere il premio per il periodo in corso.

Quando si applica

  • Un impiegato amministrativo assicurato contro gli infortuni che cambia mansione diventando operaio addetto a macchinari pesanti
  • Un lavoratore che comincia a svolgere attività ad alto rischio senza averlo dichiarato al momento della firma della polizza
  • L'invio di una raccomandata alla compagnia assicurativa per comunicare il passaggio a una nuova attività lavorativa

Cosa questo articolo non dice

  • La vendita o il trasferimento di proprietà del bene assicurato a terzi, disciplinati dall'articolo 1918
  • Le conseguenze del ritardo o del mancato pagamento delle rate di premio, previste dall'articolo 1924
  • I casi di riscatto ordinario della polizza e riduzione della somma assicurata sulla vita, regolati dall'articolo 1925

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