Obbligazione solidale del fideiussore - Art. 1944
Art. 1944 c.c.: fideiussore obbligato in solido con il debitore; può pattuire il beneficio dell'escussione; deve anticipare le spese.
Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il fideiussore è di regola obbligato in solido con il debitore principale: il creditore può chiedere il pagamento a entrambi senza dover prima aggredire i beni del debitore.
Le parti possono però convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima che il creditore abbia tentato di soddisfarsi sul debitore principale (beneficio dell'escussione). In questo caso, se il creditore cita in giudizio il fideiussore, questi deve indicare i beni specifici del debitore da sottoporre a esecuzione.
Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie, ad esempio quelle processuali, per la tutela del credito.
Quando si applica
- Un amico garantisce un prestito bancario per un altro; la banca, dopo il primo mancato pagamento, chiede al garante di saldare l'intero debito immediatamente.
- Nel contratto di fideiussione è stato inserito il beneficio dell'escussione; il creditore fa causa al fideiussore, che deve elencare i conti correnti e gli immobili del debitore principale da pignorare.
- Il fideiussore, per evitare azioni esecutive, paga il debito e poi si fa anticipare le spese legali sostenute (se il contratto non prevede diversamente).
- Due soci firmano una fideiussione con patto di escussione preventiva; il creditore agisce direttamente contro il fideiussore, che eccepisce il beneficio e indica i beni del debitore.
Cosa questo articolo non dice
- Il diritto del fideiussore di rivalersi sul debitore principale (regolato dall'art. 1950).
- La liberazione del fideiussore per fatto del creditore (art. 1955).
- La validità stessa del contratto di fideiussione (artt. 1937 e 1939).
- I limiti dell'importo garantito (art. 1941).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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