Beneficio della divisione tra garanti Art. 1947
Con il beneficio della divisione il fideiussore può chiedere al creditore di pagare solo la propria quota, salvo l'insolvenza iniziale degli altri.
Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta. Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando più persone garantiscono un medesimo debito, ciascun garante è normalmente tenuto a rispondere dell'intero importo. Tuttavia, se le parti hanno espressamente concordato la clausola del beneficio della divisione, il garante che viene citato dal creditore per l'intero pagamento ha il diritto di chiedere che l'azione giudiziaria sia limitata unicamente alla sua quota di spesa.
L'operatività di questa tutela presuppone quindi una specifica decisione contrattuale. In presenza di tale pattuizione, il creditore perde la possibilità di esigere il saldo totale da un solo garante e deve frazionare la richiesta in base alla porzione dovuta da ciascuno.
Qualora uno dei garanti fosse già privo di patrimonio ed insolvente al momento in cui viene fatto valere il beneficio, la sua quota viene ripartita proporzionalmente tra gli altri garanti. Al contrario, i garanti rimasti non sono tenuti a farsi carico delle insolvenze dei cogaranti che si verificano soltanto in un momento successivo.
Quando si applica
- Un garante viene citato in giudizio per il pagamento dell'intero finanziamento e richiede formalmente che la pretesa creditoria sia ridotta alla sola quota a suo carico.
- Più soggetti firmano una garanzia concordando il beneficio della divisione e il creditore agisce per l'intero ammontare contro uno solo di loro.
- Un garante si oppone alla richiesta del creditore dovendo contribuire alla quota di un cogarante risultatamente già insolvente al momento dell'eccezione.
- Un garante rifiuta di coprire la quota di un altro garante il cui dissesto finanziario si è manifestato solo dopo l'avvenuta richiesta di divisione del debito.
Cosa questo articolo non dice
- L'applicazione automatica della divisione del debito in assenza di una specifica clausola contrattuale stipulata tra le parti.
- Il diritto di regresso spettante al garante che ha pagato l'intero debito senza che fosse stato pattuito il beneficio della divisione.
- La facoltà del garante di pretendere che il creditore agisca prima sui beni del debitore principale rispetto a quelli dei garanti.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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