Art. 1954 Codice Civile

Regresso contro altri fideiussori - Art. 1954

Il fideiussore che ha pagato il debito può rivalersi sugli altri fideiussori per la loro quota; se uno è insolvente si applica l'art. 1299 comma 2.

Testo ufficiale Art. 1954 Codice Civile — Italia

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1299.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando più persone si sono impegnate come fideiussori per lo stesso debito dello stesso debitore, chi ha pagato può chiedere agli altri di rimborsargli la loro parte.

Se uno dei fideiussori è insolvente, la sua porzione viene ripartita tra gli altri secondo la regola del secondo comma dell'art. 1299, che disciplina la suddivisione della quota dell'insolvente tra i condebitori.

Questo diritto di regresso riguarda soltanto il rapporto tra i fideiussori, non quello verso il debitore principale o il creditore.

Quando si applica

  • Tre amici firmano come fideiussori per un mutuo di un conoscente. Il debitore non paga, uno dei fideiussori salda l'intero debito e chiede agli altri due la loro quota.
  • Due soci sono fideiussori per l'affitto di un locale commerciale. Il conduttore non paga, un fideiussore versa l'intero canone arretrato e pretende dall'altro la metà.
  • Quattro fideiussori garantiscono un prestito bancario. Dopo il pagamento da parte di uno, un altro fideiussore viene dichiarato insolvente; la sua quota viene ripartita tra i restanti tre.
  • Un gruppo di familiari si fa fideiussore per un debito di una piccola impresa. Chi ha pagato interamente si rivolge agli altri per ottenere il rimborso delle rispettive parti.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica quando i fideiussori hanno garantito debiti diversi (ciascuno per un'obbligazione separata).
  • Non riguarda il diritto di rivalsa contro il debitore principale, che è disciplinato dall'art. 1950.
  • Non copre la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore, prevista dall'art. 1949.
  • Non si applica se la fideiussione è stata prestata da una sola persona, perché mancano gli altri fideiussori su cui rivalersi.

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