Rimborso del fideiussore dal debitore: Art. 1950
L'articolo 1950 stabilisce il regresso del garante che ha pagato: recupera capitale, spese denunziate e interessi legali o convenzionali dal debitore.
Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione. Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui. Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale. Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando una persona garantisce un debito altrui e provvede a pagarlo al posto del debitore principale, la legge le attribuisce l'azione di regresso. Questo strumento permette al garante di pretendere la restituzione di quanto versato direttamente da chi doveva originariamente la somma, anche se quest'ultimo non era a conoscenza della garanzia prestata.
Il rimborso non riguarda soltanto la somma capitale saldata. Il garante ha diritto di ottenere gli interessi maturati a partire dal giorno del pagamento. Se il debito originario prevedeva interessi superiori al saggio legale, l'importo da rimborsare continua a calcolarsi a quel tasso elevato. Vengono compensate anche le spese legali e procedurali, purché sostenute dopo aver informato il debitore delle richieste fatte dal creditore.
Una regola particolare tutela il debitore soggetto a incapacità legale. In questa ipotesi, il garante non può chiedere l'intera somma pagata, ma il regresso è circoscritto esclusivamente alla quota di debito che si è tradotta in un reale ed effettivo vantaggio per l'incapace stesso.
Quando si applica
- Un genitore paga le rate arretrate del finanziamento dell'auto del figlio e chiede a quest'ultimo di restituirgli la somma versata.
- Un garante di un contratto di locazione salda i canoni d'affitto non pagati dall'inquilino e agisce per recuperare capitale e interessi dal conduttore.
- Un amico garantisce un prestito personale a insaputa del debitore, paga la banca che esige il saldo e poi chiede al debitore la restituzione di quanto pagato.
- Un garante paga il debito di un soggetto minorenne o interdetto e chiede il rimborso nei soli limiti di quanto sia stato effettivamente speso a beneficio diretto dell'incapace.
Cosa questo articolo non dice
- La perdita del diritto di regresso quando il garante paga senza avvisare il debitore e questi paga a sua volta, fattispecie disciplinata dall'articolo 1952.
- La possibilità di agire contro il debitore prima di aver pagato il creditore per essere liberati dalla garanzia, regolata dall'articolo 1953.
- Il riparto del debito tra più soggetti che hanno prestato garanzia insieme, gestito dall'articolo 1954 per il regresso tra cofideiussori.
- Il subentro del garante nei diritti e nelle ipoteche del creditore soddisfatto, disciplinato dall'articolo 1949.
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