Art. 1953 Codice Civile

Rilievo del fideiussore: azione preventiva (Art. 1953)

Art. 1953 c.c.: cinque casi in cui il fideiussore può agire contro il debitore prima di pagare, per liberazione o garanzie.

Testo ufficiale Art. 1953 Codice Civile — Italia

Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti: 1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento; 2) quando il debitore è divenuto insolvente; 3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato; 4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine; 5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1953 cod. civ. dà al fideiussore (garante) il diritto di agire contro il debitore principale anche prima di avere pagato il debito. Può chiedere che il debitore lo liberi dalla fideiussione oppure, in mancanza, gli fornisca garanzie sufficienti a coprire il suo eventuale diritto di regresso (cioè il diritto di farsi rimborsare quanto pagato). I casi in cui questo è possibile sono cinque: (1) quando il fideiussore è citato in giudizio per il pagamento; (2) quando il debitore è diventato insolvente; (3) quando il debitore si era impegnato a liberare il fideiussore entro un certo termine; (4) quando il debito è divenuto esigibile per scadenza del termine; (5) quando sono trascorsi cinque anni dall'assunzione della fideiussione per un debito senza termine, purché il debito non sia di natura tale da non potersi estinguere prima di un tempo determinato. Si tratta di un'azione preventiva, diversa dal regresso vero e proprio che il garante può esercitare solo dopo aver pagato (art. 1950). Il fideiussore non può rifiutarsi di pagare in base a questo articolo, ma può rivolgersi al giudice per ottenere provvedimenti contro il debitore.

Quando si applica

  • Tizio garantisce un prestito bancario per Caio. La banca non riceve le rate e cita in giudizio Tizio come fideiussore. Tizio può chiedere a Caio di procurargli la liberazione o di fornire garanzie.
  • Sempronio ha garantito un debito di Mevio. Mevio viene dichiarato fallito (insolvente). Sempronio può agire contro Mevio per ottenere garanzie, anche se il debito non è ancora scaduto.
  • Un padre garantisce un affitto per il figlio. Il figlio aveva promesso di liberare il padre dalla fideiussione entro un anno, ma non lo ha fatto. Il padre può chiedere l'adempimento di quell'obbligo.
  • Un debito con scadenza fissa è diventato esigibile. Il fideiussore, prima di pagare, può chiedere al debitore di liberarlo o di dargli garanzie.
  • Un garante ha firmato una fideiussione per un debito senza scadenza (ad esempio un conto corrente). Dopo cinque anni, il garante può chiedere la liberazione, a meno che il debito non sia di durata predeterminata.

Cosa questo articolo non dice

  • Questo articolo non dà al fideiussore il diritto di rifiutare il pagamento al creditore. Il diritto di opporre eccezioni è regolato dall'art. 1945 c.c.
  • Non permette al fideiussore di chiedere il rimborso di quanto già pagato; il regresso dopo il pagamento è disciplinato dall'art. 1950 c.c.
  • Non si applica ai rapporti tra più fideiussori tra loro, che sono regolati dall'art. 1954 c.c. (regresso contro gli altri fideiussori).
  • Non riguarda la liberazione del fideiussore per fatto del creditore, che è prevista dall'art. 1955 c.c.

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