Perdita del regresso del fideiussore (Art. 1952)
Art. 1952 c.c.: perdita del regresso del fideiussore per omessa denuncia o pagamento senza avviso; il debitore può opporre eccezioni.
Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito. Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento. In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce quando il fideiussore perde il diritto di chiedere il rimborso al debitore principale dopo aver pagato il creditore.
Se il fideiussore paga il debito ma non avvisa il debitore, e questi, ignaro, paga ugualmente il creditore, il fideiussore non può più rivolgersi al debitore per farsi rimborsare. Può però chiedere la ripetizione al creditore.
Se il fideiussore paga senza aver dato avviso al debitore, quest'ultimo – anche se ha già pagato – può opporre al fideiussore tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare contro il creditore al momento del pagamento (ad esempio la prescrizione o l'avvenuto adempimento).
Quando si applica
- Il fideiussore paga l'intero debito bancario del fratello, ma non lo informa. Il fratello, non sapendo del pagamento, paga a sua volta la banca. Il fideiussore non può chiedere rimborso al fratello.
- Il fideiussore paga senza avviso il debito scaduto di un amico. L'amico, che aveva un'eccezione di prescrizione, paga comunque il creditore. L'amico può opporre la prescrizione al fideiussore che chiede il rimborso.
- Il fideiussore paga ma non avvisa, il debitore paga di nuovo. Il fideiussore può agire contro il creditore per ripetere il pagamento indebito.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre i casi in cui il fideiussore perde il regresso per fatto del creditore (art. 1955).
- Non regola il diritto di surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore (art. 1949).
- Non disciplina il regresso del fideiussore contro altri fideiussori (art. 1954).
- Non si applica quando il fideiussore ha avvisato regolarmente il debitore e questi non ha pagato (art. 1950).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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