Art. 1958 Codice Civile

Effetti del mandato di credito - Art. 1958

Il mandante risponde come fideiussore del debito futuro; il mandatario non può rinunciare; il mandante può revocare con obbligo di risarcimento.

Testo ufficiale Art. 1958 Codice Civile — Italia

Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro. Colui che ha accettato l'incarico non può rinunziarvi, ma chi l'ha conferito può revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno all'altra parte.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo regola gli effetti del mandato di credito: una persona (mandante) incarica un'altra (mandatario) di concedere un prestito a un terzo, ma il mandatario agisce in nome proprio. Il mandante diventa automaticamente fideiussore per il debito futuro che il terzo avrà verso il mandatario.

Il mandatario, una volta accettato l'incarico, non può rinunciarvi. Il mandante può invece revocare l'incarico in qualsiasi momento, ma se lo fa deve risarcire i danni subiti dal mandatario.

Quando si applica

  • Un imprenditore chiede a un amico di fare credito a un fornitore; l'imprenditore diventa fideiussore per quel debito futuro.
  • Una banca accetta di erogare un prestito a un cliente su richiesta di un terzo; il terzo è fideiussore del debito che il cliente contratto.
  • Un parente incarica un altro di prestare denaro a un nipote; il parente risponde come garante del rimborso.
  • Un socio incarica un altro socio di finanziare una terza persona; il primo socio è fideiussore per l'importo prestato.
  • Un datore di lavoro incarica un dipendente di concedere un anticipo a un cliente; il datore è garante del debito futuro.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola il mandato di credito in cui il mandatario agisce in nome del mandante (rappresentanza diretta) – in quel caso si applicano le norme sulla procura.
  • Non si applica ai debiti già esistenti al momento del mandato, ma solo a quelli futuri.
  • Non disciplina la possibilità per il mandante di revocare senza risarcire i danni – il risarcimento è obbligatorio se la revoca causa danno.
  • Non copre il caso in cui il mandatario rinunci prima di aver accettato l'incarico – l'articolo presuppone l'accettazione.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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