Liberazione fideiussore per obbligazione futura- Art. 1956
Il fideiussore per obbligazione futura è liberato se il creditore, senza autorizzazione, concede credito conoscendo il peggioramento. Rinuncia preventiva nulla.
Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione . 86 ----------------- AGGIORNAMENTO (86) La L. 17 febbraio 1992, n. 154 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La norma stabilisce quando il fideiussore per un debito futuro si libera automaticamente. Ciò accade se il creditore, senza il permesso del fideiussore, concede il finanziamento al debitore principale sapendo che la situazione economica di quest'ultimo è peggiorata al punto da rendere il rimborso molto più difficile.
Il fideiussore non può rinunciare in anticipo a questa protezione: qualsiasi rinuncia preventiva è invalida.
La norma si applica solo alle fideiussioni per obbligazioni future, non per debiti già esistenti al momento della garanzia.
Quando si applica
- Tizio si fa fideiussore per un futuro prestito che Caio richiederà a un creditore. Il creditore concede il prestito a Caio senza chiedere il permesso a Tizio, pur sapendo che Caio ha perso il lavoro e ha accumulato debiti. Tizio è liberato.
- Una società si fa garante per un futuro fido che una sua controllata otterrà da un fornitore. Il fornitore, pur conoscendo che la controllata ha dichiarato perdite ingenti, concede ulteriore credito senza autorizzazione della garante. La garante è liberata.
- Un privato garantisce il futuro affitto di un amico. Il locatore, sapendo che l'amico è stato sfrattato per morosità, rinnova il contratto senza chiedere al garante. Il garante non è più obbligato.
- Un creditore concede un mutuo futuro a un'impresa per cui un socio si è fatto garante. Il creditore sa che l'impresa ha un contenzioso fiscale che ne mette a rischio la solvibilità, ma non informa il garante né chiede il suo consenso. Il garante è liberato.
Cosa questo articolo non dice
- La norma non si applica se il creditore non era a conoscenza del peggioramento patrimoniale, anche se avrebbe dovuto saperlo.
- Non copre il caso in cui il fideiussore rinunci alla protezione dopo che il credito è stato concesso (la rinuncia preventiva è nulla, ma quella successiva potrebbe essere valida).
- Non riguarda le fideiussioni per obbligazioni già esistenti al momento della prestazione della garanzia.
- Non si applica se il creditore ha ottenuto l'autorizzazione del fideiussore prima di concedere il credito, anche se il peggioramento era noto.
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