Rifiuto del mandato per insolvenza - Art. 1959
Se le condizioni economiche del mandante o del terzo peggiorano, chi ha accettato il mandato di credito non è tenuto ad eseguirlo. Si applica l'art. 1956.
Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo. Si applica inoltre la disposizione dell'art. 1956.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il mandato di credito si verifica quando un soggetto dà a un altro l'incarico di far credito a un terzo. Chi accetta l'incarico si obbliga a erogare il finanziamento, mentre chi ha dato l'incarico risponde del debito come fideiussore.
La norma stabilisce che, se dopo l'accettazione dell'incarico le condizioni patrimoniali del mandante o del terzo debitore peggiorano al punto da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, il soggetto incaricato non può essere costretto a erogare la somma.
Per il completamento della disciplina si applica la disposizione contenuta nell'articolo 1956 relativa alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura.
Quando si applica
- Una banca accetta di erogare un finanziamento a una società su richiesta di un socio garante, ma prima dell'erogazione la società entra in grave dissesto finanziario.
- Un privato accetta l'incarico di concedere un prestito a un terzo su garanzia di un conoscente, ma quest'ultimo subisce il pignoramento di tutti i beni prima dell'erogazione.
- Un istituto di credito accetta di erogare una linea di credito a un'impresa su mandato della capogruppo, le cui condizioni patrimoniali crollano prima dell'erogazione.
Cosa questo articolo non dice
- La richiesta di restituzione immediata di un finanziamento che è già stato erogato al debitore.
- La revoca di una garanzia fideiussoria ordinaria rilasciata direttamente senza un mandato di credito.
- La semplice difficoltà temporanea di pagamento che non compromette notevolmente la garanzia patrimoniale.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
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