Art. 1960 Codice Civile

Anticresi: consegna immobile a garanzia credito Art.1960

Definisce l'anticresi: contratto con cui il debitore consegna un immobile al creditore a garanzia; i frutti sono imputati prima agli interessi, poi al capitale.

Testo ufficiale Art. 1960 Codice Civile — Italia

L'anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'anticresi è un contratto di garanzia reale su beni immobili. Il debitore (o un terzo) consegna un immobile al creditore, che ne percepisce i frutti – ad esempio affitti o raccolti – e li usa per coprire prima gli interessi del debito, poi ridurre il capitale. A differenza del pegno, qui il bene è immobile e il creditore non può diventarne proprietario: il patto commissorio è vietato dall’art. 1963. La durata e gli obblighi del creditore sono disciplinati dagli articoli successivi.

Quando si applica

  • Un agricoltore consegna il suo terreno al creditore, che ne raccoglie i prodotti e li imputa agli interessi del prestito.
  • Un proprietario di un appartamento lo dà in anticresi al creditore, che lo affitta e trattiene i canoni fino a estinzione del debito.
  • Un terzo (amico o parente del debitore) consegna un immobile come garanzia per un debito altrui.
  • Un creditore percepisce i frutti civili (affitti) di un immobile e li usa per pagare prima gli interessi e poi il capitale.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la consegna di beni mobili, che è invece oggetto del pegno (artt. 2784 ss.).
  • Non consente al creditore di trattenere l’immobile oltre il termine stabilito dall’art. 1962.
  • Non permette al creditore di diventare proprietario dell’immobile in caso di inadempimento: il patto commissorio è vietato dall’art. 1963.

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