Diritto alla consegna e possesso merci - Art. 1996
Art. 1996 CC: il possessore di titoli rappresentativi di merci ha diritto alla consegna, al possesso e a disporne trasferendo il titolo.
I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
I titoli rappresentativi di merci (come la polizza di carico o il titolo di deposito) incorporano il diritto alla merce in essi descritta. Chi possiede il titolo ha diritto di ricevere la merce, di averne il possesso giuridico e di trasferirla semplicemente consegnando il titolo a un'altra persona.
Il trasferimento del titolo equivale al trasferimento della merce stessa, senza bisogno di spostamento fisico. Il possessore può quindi disporre delle merci come se le avesse materialmente, solo girando il documento.
Quando si applica
- Un commerciante acquista una partita di grano ricevendo un titolo rappresentativo; può rivenderla girando il titolo al compratore senza spostare la merce.
- Una banca finanzia un'impresa trattenendo il titolo come garanzia, acquistando così il possesso giuridico della merce depositata.
- Il possessore di un titolo di deposito ritira la merce presso il magazzino esibendo il titolo al depositario.
- Un trasportatore emette una polizza di carico; il destinatario che ne è in possesso può pretendere la consegna dal vettore.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola i titoli di credito in senso stretto (cambiali, assegni), disciplinati da norme speciali.
- Non riguarda la proprietà della merce se il titolo è stato emesso senza effettiva esistenza della merce; la questione è affidata ad altre disposizioni.
- Non si applica ai documenti di legittimazione o titoli impropri, oggetto dell'art. 2002.
- Non stabilisce le eccezioni opponibili dal debitore, che sono regolate dall'art. 1993.
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