Conversione titoli al portatore e nominativi, Art. 1999
Conversione di titoli al portatore in nominativi su richiesta del possessore, e viceversa se non esclusa, con prova identità e capacità (art. 2022).
I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore. Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell'art. 2022.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo permette al possessore di un titolo di credito al portatore di chiedere all'emittente di convertirlo in titolo nominativo, pagando le spese. Viceversa, chi è intestatario di un titolo nominativo può chiederne la conversione in titolo al portatore, sempre a proprie spese, ma solo se l'emittente non ha espressamente escluso questa possibilità. Inoltre, per la conversione da nominativo a portatore, l'intestatario deve dimostrare la propria identità e capacità, come previsto dall'articolo 2022, secondo comma.
Quando si applica
- Un possessore di un titolo al portatore vuole renderlo nominativo per evitare rischi di smarrimento o furto.
- Un intestatario di un titolo nominativo desidera trasformarlo in titolo al portatore per poterlo trasferire più facilmente a terzi.
- L'emittente rifiuta la conversione di un titolo nominativo in al portatore perché nella emissione aveva escluso espressamente tale convertibilità.
- Un intestatario chiede la conversione, ma l'emittente gli richiede di provare la propria identità e capacità legale prima di procedere.
Cosa questo articolo non dice
- La conversione non è gratuita: le spese sono sempre a carico del richiedente, non dell'emittente.
- Non tutti i titoli nominativi possono essere convertiti in al portatore: l'emittente può averne escluso la convertibilità.
- La conversione non può essere richiesta dall'emittente di propria iniziativa, ma solo su richiesta del possessore o intestatario.
- L'articolo non disciplina la conversione di titoli all'ordine, che segue altre regole (articoli 2008 e seguenti).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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