Art. 1999 Codice Civile

Conversione titoli al portatore e nominativi, Art. 1999

Conversione di titoli al portatore in nominativi su richiesta del possessore, e viceversa se non esclusa, con prova identità e capacità (art. 2022).

Testo ufficiale Art. 1999 Codice Civile — Italia

I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore. Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell'art. 2022.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo permette al possessore di un titolo di credito al portatore di chiedere all'emittente di convertirlo in titolo nominativo, pagando le spese. Viceversa, chi è intestatario di un titolo nominativo può chiederne la conversione in titolo al portatore, sempre a proprie spese, ma solo se l'emittente non ha espressamente escluso questa possibilità. Inoltre, per la conversione da nominativo a portatore, l'intestatario deve dimostrare la propria identità e capacità, come previsto dall'articolo 2022, secondo comma.

Quando si applica

  • Un possessore di un titolo al portatore vuole renderlo nominativo per evitare rischi di smarrimento o furto.
  • Un intestatario di un titolo nominativo desidera trasformarlo in titolo al portatore per poterlo trasferire più facilmente a terzi.
  • L'emittente rifiuta la conversione di un titolo nominativo in al portatore perché nella emissione aveva escluso espressamente tale convertibilità.
  • Un intestatario chiede la conversione, ma l'emittente gli richiede di provare la propria identità e capacità legale prima di procedere.

Cosa questo articolo non dice

  • La conversione non è gratuita: le spese sono sempre a carico del richiedente, non dell'emittente.
  • Non tutti i titoli nominativi possono essere convertiti in al portatore: l'emittente può averne escluso la convertibilità.
  • La conversione non può essere richiesta dall'emittente di propria iniziativa, ma solo su richiesta del possessore o intestatario.
  • L'articolo non disciplina la conversione di titoli all'ordine, che segue altre regole (articoli 2008 e seguenti).

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