Usufrutto e pegno di titoli con premi - Art. 1998
L'usufruttuario di titoli di credito gode dei premi e utilità aleatorie, investiti ex art. 1000. Nel pegno, la garanzia non li copre.
Nel caso di usufrutto di titoli di credito il godimento dell'usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo. Il premio è investito a norma dell'art. 1000. Nel pegno di titoli di credito la garanzia non si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1998 regola il trattamento dei premi e delle altre utilità aleatorie (come vincite a sorte) nei titoli di credito quando su di essi è costituito un usufrutto o un pegno.
Se il titolo è in usufrutto, l'usufruttuario ha diritto di godere anche di questi premi o utilità imprevedibili. Il premio percepito deve essere investito secondo le regole stabilite dall'articolo 1000 (che riguarda l'investimento dei frutti civili nell'usufrutto).
Se invece il titolo è dato in pegno (cioè come garanzia di un debito), la garanzia non si estende ai premi o alle utilità aleatorie: questi restano di proprietà del debitore o del proprietario del titolo, non del creditore pignoratizio.
Quando si applica
- Una persona ha l'usufrutto di azioni che ogni anno danno diritto a un premio tramite sorteggio. Il premio spetta all'usufruttuario, non al nudo proprietario.
- Un creditore ha in pegno delle obbligazioni con premio. Il titolo viene estratto e vince un premio in denaro: quel premio non è coperto dal pegno, quindi va al debitore che ha dato il titolo in garanzia.
- L'usufruttuario di un titolo di credito che prevede un premio aleatorio (es. una lotteria abbinata) riceve il premio e deve investirlo secondo le regole dell'usufrutto (art. 1000).
- Un titolo con diritto a premi viene dato in pegno. Il debitore paga il debito e il creditore restituisce il titolo: il premio eventualmente già maturato resta del debitore, il creditore non può trattenerlo.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola la ripartizione dei premi tra più usufruttuari o tra usufruttuario e nudo proprietario in caso di pluralità di titoli.
- Non si applica ai premi certi e non aleatori (ad esempio gli interessi periodici fissi), che sono invece disciplinati dalle regole generali sull'usufrutto e sul pegno.
- Non disciplina il caso in cui il premio sia in natura (es. un viaggio o un bene) – ma il principio dovrebbe estendersi per analogia.
- Non tratta della vendita del titolo con premio o della cessione del diritto al premio separatamente dal titolo.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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