Art. 1998 Codice Civile

Usufrutto e pegno di titoli con premi - Art. 1998

L'usufruttuario di titoli di credito gode dei premi e utilità aleatorie, investiti ex art. 1000. Nel pegno, la garanzia non li copre.

Testo ufficiale Art. 1998 Codice Civile — Italia

Nel caso di usufrutto di titoli di credito il godimento dell'usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo. Il premio è investito a norma dell'art. 1000. Nel pegno di titoli di credito la garanzia non si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1998 regola il trattamento dei premi e delle altre utilità aleatorie (come vincite a sorte) nei titoli di credito quando su di essi è costituito un usufrutto o un pegno.

Se il titolo è in usufrutto, l'usufruttuario ha diritto di godere anche di questi premi o utilità imprevedibili. Il premio percepito deve essere investito secondo le regole stabilite dall'articolo 1000 (che riguarda l'investimento dei frutti civili nell'usufrutto).

Se invece il titolo è dato in pegno (cioè come garanzia di un debito), la garanzia non si estende ai premi o alle utilità aleatorie: questi restano di proprietà del debitore o del proprietario del titolo, non del creditore pignoratizio.

Quando si applica

  • Una persona ha l'usufrutto di azioni che ogni anno danno diritto a un premio tramite sorteggio. Il premio spetta all'usufruttuario, non al nudo proprietario.
  • Un creditore ha in pegno delle obbligazioni con premio. Il titolo viene estratto e vince un premio in denaro: quel premio non è coperto dal pegno, quindi va al debitore che ha dato il titolo in garanzia.
  • L'usufruttuario di un titolo di credito che prevede un premio aleatorio (es. una lotteria abbinata) riceve il premio e deve investirlo secondo le regole dell'usufrutto (art. 1000).
  • Un titolo con diritto a premi viene dato in pegno. Il debitore paga il debito e il creditore restituisce il titolo: il premio eventualmente già maturato resta del debitore, il creditore non può trattenerlo.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la ripartizione dei premi tra più usufruttuari o tra usufruttuario e nudo proprietario in caso di pluralità di titoli.
  • Non si applica ai premi certi e non aleatori (ad esempio gli interessi periodici fissi), che sono invece disciplinati dalle regole generali sull'usufrutto e sul pegno.
  • Non disciplina il caso in cui il premio sia in natura (es. un viaggio o un bene) – ma il principio dovrebbe estendersi per analogia.
  • Non tratta della vendita del titolo con premio o della cessione del diritto al premio separatamente dal titolo.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1998 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile