Duplicato per titolo al portatore distrutto - Art. 2007
Il possessore di un titolo al portatore che prova la distruzione ha diritto al duplicato a proprie spese; in mancanza di prova si applica l'art. 2006.
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente. Le spese sono a carico del richiedente. Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo riguarda i titoli al portatore (cioè quelli che chiunque possiede può esercitare il diritto in essi incorporato). Se il titolo viene fisicamente distrutto (ad esempio bruciato, strappato, polverizzato), il possessore che riesce a dimostrare la distruzione può chiedere all'emittente un duplicato o un titolo equivalente.
Le spese per il rilascio del duplicato sono a carico del richiedente. Se il possessore non riesce a fornire la prova della distruzione, non si applica questa norma: si seguono invece le regole dell'articolo 2006, che tratta lo smarrimento e la sottrazione del titolo.
Quando si applica
- Un'obbligazione al portatore viene bruciata in un incendio domestico.
- Un certificato azionario al portatore viene accidentalmente triturato da un distruggidocumenti.
- Un assegno circolare al portatore viene completamente distrutto dall'acqua in un'alluvione.
- Un titolo al portatore viene mangiato da un animale domestico, rendendone impossibile la lettura.
Cosa questo articolo non dice
- Smarrimento o furto del titolo: questi casi sono disciplinati dall'articolo 2006.
- Deterioramento parziale del titolo (ad esempio lacerazione o macchia): regolato dall'articolo 2005.
- Distruzione di un titolo nominativo (intestato a una persona specifica): l'articolo 2007 si applica solo ai titoli al portatore.
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