Art. 2009 Codice Civile

Forma della girata sui titoli di credito - Art. 2009

Art. 2009 c.c.: la girata va scritta e sottoscritta sul titolo; è valida in bianco (senza giratario) e quella al portatore equivale a girata in bianco.

Testo ufficiale Art. 2009 Codice Civile — Italia

La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante. È valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario. La girata al portatore vale come girata in bianco.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2009 stabilisce come deve essere fatta una girata su un titolo di credito (come un assegno o una cambiale). La girata è la firma che trasferisce il titolo a un'altra persona. Deve essere scritta direttamente sul titolo e firmata da chi la fa (il girante).

La legge dice che la girata è valida anche se non viene scritto il nome della persona a cui si trasferisce il titolo (giratario). Questa si chiama girata in bianco: basta la firma sul retro. Inoltre, se si scrive "al portatore" (cioè senza indicare un nome), vale come girata in bianco.

Quando si applica

  • Una persona firma sul retro di un assegno senza scrivere il nome del beneficiario: è una girata in bianco valida.
  • Un commerciante scrive 'al portatore' sul retro di una cambiale e la firma: equivale a girata in bianco.
  • Un titolo viene girato con nome e cognome del nuovo possessore e firmato: rispetta la forma dell'articolo 2009.
  • Un tentativo di girata scritta su un foglio separato e non sul titolo: non è valida, perché non rispetta la forma prevista.

Cosa questo articolo non dice

  • Gli effetti della girata (responsabilità del girante, legittimazione) sono disciplinati dagli artt. 2011 e 2008.
  • La girata condizionale o parziale è regolata dall'art. 2010, non da questo articolo.
  • La girata per procura o per incasso e la girata a titolo di pegno sono trattate dagli artt. 2013 e 2014.
  • L'ammortamento del titolo smarrito o distrutto è disciplinato dagli artt. 2016-2019.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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