Forma della girata sui titoli di credito - Art. 2009
Art. 2009 c.c.: la girata va scritta e sottoscritta sul titolo; è valida in bianco (senza giratario) e quella al portatore equivale a girata in bianco.
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante. È valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario. La girata al portatore vale come girata in bianco.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2009 stabilisce come deve essere fatta una girata su un titolo di credito (come un assegno o una cambiale). La girata è la firma che trasferisce il titolo a un'altra persona. Deve essere scritta direttamente sul titolo e firmata da chi la fa (il girante).
La legge dice che la girata è valida anche se non viene scritto il nome della persona a cui si trasferisce il titolo (giratario). Questa si chiama girata in bianco: basta la firma sul retro. Inoltre, se si scrive "al portatore" (cioè senza indicare un nome), vale come girata in bianco.
Quando si applica
- Una persona firma sul retro di un assegno senza scrivere il nome del beneficiario: è una girata in bianco valida.
- Un commerciante scrive 'al portatore' sul retro di una cambiale e la firma: equivale a girata in bianco.
- Un titolo viene girato con nome e cognome del nuovo possessore e firmato: rispetta la forma dell'articolo 2009.
- Un tentativo di girata scritta su un foglio separato e non sul titolo: non è valida, perché non rispetta la forma prevista.
Cosa questo articolo non dice
- Gli effetti della girata (responsabilità del girante, legittimazione) sono disciplinati dagli artt. 2011 e 2008.
- La girata condizionale o parziale è regolata dall'art. 2010, non da questo articolo.
- La girata per procura o per incasso e la girata a titolo di pegno sono trattate dagli artt. 2013 e 2014.
- L'ammortamento del titolo smarrito o distrutto è disciplinato dagli artt. 2016-2019.
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