Girata condizionale o parziale - Art. 2010 cod. civ.
Se la girata è sottoposta a condizione, questa si considera non scritta; se è parziale, la girata è nulla. Base: art. 2010 c.c.
Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta. È nulla la girata parziale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La girata è la firma che trasferisce un titolo all'ordine. Chi gira può essere tentato di aggiungere condizioni ('se mi paghi', 'quando arriva la merce'): la norma dice che queste condizioni non contano. La girata resta valida come se la condizione non fosse mai stata scritta.
Diverso è il caso della girata parziale, cioè della girata che trasferisce solo una parte del diritto incorporato nel titolo: questa è nulla. Il titolo circola solo per l'intero; per trasferire solo una parte restano le regole sulla cessione del titolo all'ordine (art. 2015).
Quando si applica
- Il girante scrive 'giro il titolo a Luca se la merce arriva entro la prossima settimana': la condizione si ha come non scritta.
- Il possessore di una cambiale gira il titolo solo per una parte del suo importo: la girata parziale è nulla.
- Su un titolo all'ordine compare la girata 'valida solo fino alla consegna del bene': la clausola è una condizione e non produce effetto.
- Una persona gira lo stesso titolo a due beneficiari per quote: la girata per quote è una girata parziale e quindi nulla.
Cosa questo articolo non dice
- Non dice quando manca la firma del girante o quando la firma è falsa: la forma della girata è regolata dall'art. 2009.
- Non elenca gli effetti della girata e le garanzie del girante: artt. 2011 e 2012.
- Non regola la girata per incasso o per procura e la girata a titolo di pegno: artt. 2013 e 2014.
- Non riguarda lo smarrimento o la distruzione del titolo, che seguono le procedure degli artt. 2016 e 2017.
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