Trasferimento titoli nominativi per girata - Art. 2023
L'art. 2023 c.c. disciplina il trasferimento dei titoli nominativi tramite girata autenticata, indicandone i requisiti e l'efficacia verso l'emittente.
Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio. La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l'indicazione del giratario. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario. Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
I titoli nominativi possono essere trasferiti anche tramite girata, purché questa sia autenticata da un notaio oppure da un agente di cambio. La girata deve riportare la data, la firma di chi cede il titolo (girante) e l'indicazione del nuovo titolare (giratario). Qualora il titolo non sia interamente liberato, è richiesta la firma anche di chi lo riceve.
Il trasferimento realizzato attraverso la girata produce effetti immediati tra le parti, ma non ha efficacia nei confronti dell'ente o della società che ha emesso il titolo fino a quando il cambio di intestazione non viene annotato nel registro dell'emittente.
Chi possiede il titolo e dimostra il proprio diritto sulla base di una catena continua e ininterrotta di girate ha il diritto di chiedere all'emittente l'annotazione del trasferimento nel registro.
Quando si applica
- La cessione di un certificato azionario nominativo tramite girata apposta sul retro e autenticata da un notaio.
- La vendita di un titolo nominativo su cui restano somme da versare, che richiede la sottoscrizione sia del girante sia del giratario.
- La richiesta presentata all'emittente per ottenere l'aggiornamento del registro soci esibendo il titolo con una serie continua di girate.
Cosa questo articolo non dice
- Il trasferimento ordinario mediante doppia annotazione effettuata direttamente dall'emittente sul titolo e sul registro.
- La costituzione di diritti reali di garanzia o di godimento come il pegno o l'usufrutto sul titolo nominativo.
- La procedura di ammortamento da avviare in caso di smarrimento, furto o distruzione del titolo.
- La gestione e il trasferimento dei titoli dematerializzati o negoziati sui mercati finanziari, disciplinati dalle leggi speciali.
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