Ratifica dell'interessato – Art. 2032 Codice Civile
La ratifica dell'interessato rende la gestione equiparabile a un mandato, anche se il gestore credeva di gestire un affare proprio. Art. 2032.
La ratifica dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gerire un affare proprio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La norma regola la ratifica da parte dell'‘interessato' (la persona per cui è stata svolta un'attività senza mandato). Se il gestore ha agito senza incarico, magari credendo di occuparsi di un affare proprio, e poi l'interessato approva l'operato, la gestione viene considerata come se fosse stata autorizzata da un mandato fin dall'inizio.
Questo vale anche quando il gestore era in errore sulla titolarità dell'affare: ad esempio, chi coltiva un terreno altrui pensando sia il proprio, se il vero proprietario ratifica, gli effetti sono gli stessi di un mandato. La ratifica sana sia la mancanza di autorizzazione sia l'errore del gestore.
Quando si applica
- Un vicino pota le piante del tuo giardino credendo che il confine sia più avanti e che il giardino sia suo; tu, il proprietario, vieni a saperlo e decidi di ratificare il suo operato.
- Un amico paga una bolletta della tua utenza scaduta, pensando di pagare la propria; tu, dopo aver scoperto l'errore, ratifichi il pagamento.
- Un familiare effettua riparazioni urgenti alla tua auto in panne, credendo che l'auto sia di sua proprietà; tu ratifichi le riparazioni.
- Un condomino esegue lavori di manutenzione su una parte comune dell'edificio, convinto che gli appartenga in esclusiva; l'assemblea condominiale ratifica l'intervento.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la ratifica di atti compiuti da un rappresentante senza poteri (falsus procurator), che è disciplinata dalle norme sulla rappresentanza.
- Non si applica alla gestione d'affari altrui consapevole (gestore sa di agire per conto dell'interessato), disciplinata dagli artt. 2028-2031 del Codice Civile.
- Non copre l'ipotesi in cui l'interessato rifiuti la ratifica; in tal caso si applicano le norme sulla gestione d'affari (artt. 2028-2031) o sull'indebito (artt. 2033 ss.) a seconda dei casi.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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